C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 33 del 11/01/2018 – Delibera – gara del 7/ 1/2018 QUARTU 2000 – VILLACIDRESE CALCIO SRL
gara del 7/ 1/2018 QUARTU 2000 - VILLACIDRESE CALCIO SRL
Il Giudice Sportivo, -riscontrato, dagli atti ufficiali, che il calciatore Pittau Emanuele Giuseppe, nato il 02.05.2001, prendeva parte alla gara in epigrafe (terminata col punteggio di 0-2 in favore della Villacidrese) nelle file della società Villacidrese Calcio, inserito in distinta con il n.7 e che lo stesso veniva sanzionato con un provvedimento di ammonizione al 20º del secondo tempo; - esperiti i dovuti accertamenti, in conseguenza del provvedimento a carico di calciatore non presente nei tabulati federali, rilevava, dalle risultanze dell'Ufficio Tesseramenti di questo Comitato, che il predetto Pittau Emanuele Giuseppe non risultava regolarmente tesserato alla data di disputa della gara in esame (07.01.2018) in favore della società Villacidrese Calcio; - acclarato, dalle risultanze degli atti ufficiali, che il calciatore Pittau Emanuele Giuseppe (Villacidrese) ha dunque preso parte alla gara in epigrafe senza averne titolo, in posizione irregolare; P.Q.M., visto il combinato disposto dall'art. 29, commi 2 e 4 punto a)e dall'art. 44 quater, punto 1.2 delle N.O.I.F.; DELIBERA, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del C.G.S, -di irrogare a carico della società Villacidrese Calcio la sanzione sportiva della perdita della gara col punteggio di 3-0 in favore della società Quartu 2000; -di ammonire con diffida il dirigente accompagnatore Carta Mauro (Villacidrese) per aver inserito in distinta e aver fatto partecipare alla gara calciatore non tesserato.