C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 35 del 25/01/2018 – Delibera – gara del 21/ 1/2018 ATZARA – SINI 2011

gara del 21/ 1/2018 ATZARA - SINI 2011

IL G.S. - letti il referto di gara (e l'eventuale supplemento); - rilevato che al 44 minuto del 1º tempo il calciatore Sina Abubakari (Sini 2011) veniva espulso per somma di ammonizioni e che, a seguito del provvedimento disciplinare correva verso il direttore di gara riuscendo a colpirlo con forza ad un fianco e facendolo cadere nonostante il tentativo di un compagno di squadra di evitare l'aggressione. A seguito della caduta il direttore di gara riportava escoriazioni ad entrambe le ginocchia; -che il comportamento sopra riportato, configura una condotta violenta da parte di un tesserato, condotta, che rientra, tra quelle che determinano l'applicazione delle sanzioni previste dal C.U.n.104/A del 2014; - che, nella concreta fattispecie, infatti, si rinviene una "condotta violenta" secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale, che consiste in un comportamento caratterizzato "da intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica (...) che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da una accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altrui ..." (cfr.Corte Giust. Fed., in C.U.n.161/CGF del 10.1.2014; Corte Giust.Fed. in C.U. n.153/CGF DEL 18.1.2011; e, da ultimo, C.Sportiva Appello, III Sez.,in C.U. n.056/CSA DEL 22.12.2016 e C.Sportiva Appello, Sez. Unite, in C.U. n.114/CSA del 3.2017); - che, del resto, spetta all'Organo di Giustizia Sportiva, ai sensi dell'art.16, comma I C.G.S., stabilire "la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi..."; P.Q.M. infligge al calciatore Sina Abubakari (Sini 2011) la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2018 con la precisazione che detta sanzione va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art.16 comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC (C.U.n.256/A del 27.1.2016).

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