C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 40 del 01/03/2018 – Delibera – gara del 25/ 2/2018 ESCALAPLANO A.S.D. – S.VITO

gara del 25/ 2/2018 ESCALAPLANO A.S.D. - S.VITO

IL G.S. - letti il referto di gara e il relativo supplemento; - rilevato che al 40' minuto del 2º tempo, a seguito del suo allontanamento dal campo, Marroccu Salvatore (Dirigente dell'Escalaplano) reagiva al provvedimento disciplinare spintonando, ingiuriando e minacciando l'arbitro. Il direttore di gara sospendeva momentaneamente l'incontro e, ritiratosi negli spogliatoi, veniva raggiunto dal Marroccu, che entrava all'interno dello spogliatoio arbitrale, chiudendosi al suo interno insieme al direttore di gara e impedendo allo stesso di uscirne, dal momento che teneva chiusa la porta con la forza. L'arbitro poteva infine uscire dallo spogliatoio grazie all'intervento dei dirigenti dell'Escalaplano che allontanavano il Marrocu, e poteva quindi riprendere e portare a termine la gara. - che il comportamento sopra riportato, pur comportando una violazione del Codice di Giustizia Sportiva e costituendo un atto riprovevole e meritevole di adeguata sanzione, non rientra, tuttavia, tra quelli che determinano l'applicazione delle sanzioni previste dal C.U. n.104/A del 2014: - che nella concreta fattispecie, infatti, NON si rinviene una condotta violenta secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale che consiste in un comportamento caratterizzato " intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica (...) che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da un'accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altrui.."(cfr.Corte Giust.Fed. in C.U. n.161/CGF del 10.1.2014; Corte Giust.Fed. in C.U. n.153/CGF del 18.1.2011; e, da ultimo, C.Sportiva Appello, III sez., in C.U. n.056/CSA del 22.12.2016 e C.Sportiva Appello, Sez.Unite, in C.U.114/CSA del 3.2017); - che, del resto, spetta all'Organo di Giustizia, ai sensi dell'art 16comma I, C.G.S., stabilire "la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti.."; P.Q.M. infligge al Dirigente Marroccu Salvatore (Escalaplano) la sanzione dell'inibizione a tutto il 30 maggio 2018, con la precisazione che detta sanzione NON va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art.16 comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC (C.U.n.256/A del 27.1.2016

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it