C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 41 del 08/03/2018 – Delibera – gara del 25/ 2/2018 ESCALAPLANO A.S.D. – S.VITO
gara del 25/ 2/2018 ESCALAPLANO A.S.D. - S.VITO
Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. nº 40, - letti gli atti ufficiali di gara; - letto il reclamo proposto dal G.S. S.Vito; - lette le controdeduzioni dell'Escalaplano; - considerato che la reclamante eccepisce che al 20' minuto del primo tempo l'arbitro, dopo aver espulso un calciatore dell'Escalaplano, veniva spinto e minacciato da un nutrito numero di giocatori della medesima compagine, tanto che il direttore di gara avrebbe decretato la fine dell'incontro col triplice fischio e sarebbe fuggito nel suo spogliatoio inseguito da giocatori e dirigenti dell'Escalaplano. La reclamante sostiene quindi che, mentre alcuni calciatori del S.Vito erano già sotto la doccia ed altri si stavano cambiando, l'arbitro li avvisava che la gara sarebbe ripresa, cosa che accadeva, tanto che il direttore di gara faceva terminare il primo tempo e poi svolgere interamente il secondo tempo, in modo però, insiste la reclamante, sostanzialmente "proforma", per cui la partita, conclude la reclamante, sarebbe da omologare con la vittoria a tavolino in favore della Società S.Vito; - nelle proprie controdeduzioni, la Società Escalaplano contesta le ricostruzioni della reclamante, sostenendo che la gara si sarebbe svolta regolarmente sino al suo termine e chiede pertanto l'omologazione della stessa con il risultato conseguito sul campo; - richiamato, in primis, il provvedimento di questo Giudice Sportivo, siccome pubblicato sul C.U. nº 40/2018 e rilevato che l'arbitro nel suo referto ha compiutamente indicato quanto accaduto durante la gara, anche con riferimento alla sospensione (con duplice fischio) temporanea dell'incontro, che avrebbe ripreso a condurre una volta che gli animi si erano si erano calmati; Rammentato che ai sensi dell'art. 64 delle N.O.I.F. l'arbitro ha piena autonomia in merito alla sospensione, interruzione e prosecuzione della gara; DELIBERA di rigettare il reclamo, di omologare la gara con il risultato di 1-1,conseguito sul campo, di addebitare la tassa di reclamo.