C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 41 del 08/03/2018 – Delibera – gara del 4/ 3/2018 ARBUS CALCIO – MONASTIR KOSMOTO

gara del 4/ 3/2018 ARBUS CALCIO - MONASTIR KOSMOTO

Il Giudice Sportivo, - letti il referto di gara e il relativo supplemento; - rilevato che, successivamente alla notifica dell'espulsione a carico di un altro atleta del Monastir Kosmoto, il calciatore Calistri Simone(Monastir Kosmoto) correva verso l'arbitro e, arrivato in prossimità dello stesso, lo spingeva con forza con entrambe le mani sul petto, costringendolo ad indietreggiare di tre passi e provocandogli momentaneo dolore, pur senza significative conseguenze fisiche, e suscitando nello stesso un senso di ansietà e, in generale, una situazione psicofisica ed emotiva che lo costringevano a decretare la definitiva sospensione della gara; - che il comportamento sopra riportato, pur comportando una violazione del Codice di Giustizia Sportiva e costituendo un atto riprovevole e meritevole di adeguata sanzione, non rientra, tuttavia, tra quelli che determinano l'applicazione delle sanzioni previste dal C.U. n.104/A del 2014; - che nella concreta fattispecie, infatti, NON si rinviene una condotta violenta secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale che consiste in un comportamento caratterizzato " intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica (...) che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da un'accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altrui.."(cfr.Corte Giust.Fed. in C.U. n.161/CGF del 10.1.2014; Corte Giust.Fed. in C.U. n.153/CGF del 18.1.2011; e, da ultimo, C.Sportiva Appello, III sez., in C.U. n.056/CSA del 22.12.2016 e C.Sportiva Appello, Sez.Unite, in C.U.114/CSA del 3.2017); - che, del resto, spetta all'Organo di Giustizia, ai sensi dell'art 16comma I, C.G.S., stabilire "la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti.."; P.Q.M. DELIBERA - di infliggere al calciatore Calistri Simone (Monastir Kosmoto) la sanzione della squalifica a tutto il 12 aprile 2018, con la precisazione che detta sanzione NON va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art.16 comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC (C.U.n.256/A del 27.1.2016).

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