C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 42 del 15/03/2018 – Delibera – gara del 11/ 3/2018 PURI E FORTI – S.G. NUORESE

gara del 11/ 3/2018 PURI E FORTI - S.G. NUORESE

Il Giudice sportivo, - letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Puri e Forti, nel rispetto dei termini abbreviati stabiliti dal C.U. 110/A della FIGC 2017/2018; - letto il referto arbitrale; rileva che: - nei motivi del gravame la ricorrente eccepisce che la società S.G. Nuorese indicava nella distinta di gara otto calciatori di riserva in luogo dei sette previsti, motivo per il quale, sostiene la reclamante, avrebbe contravvenuto alle disposizioni del paragrafo 8.3 del Comunicato nº 1 del Settore Giovanile e Scolastico 2017/2018; la reclamante conclude chiedendo che venga inflitta alla S.G. Nuorese la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 a 0 in proprio favore; - dal rapporto arbitrale risulta che la società S.G. Nuorese indicava in distinta otto calciatori di riserva, oltre agli undici titolari e che la predetta società, nel corso della gara, effettuava quattro delle sette sostituzioni consentite dal regolamento; Osserva che la disposizione di cui al richiamato paragrafo 8.3 del Comunicato nº 1 del Settore Giovanile e Scolastico 2017/2018 stabilisce che "Le Società, nel corso delle gare ufficiali del Settore Giovanile e Scolastico, hanno la facoltà di sostituire sette calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto", ribadendo sostanzialmente quanto già stabilito dall'art. 74, comma 3 delle N.O.I.F. e precisando che la mancata osservanza della predetta disposizione "comporta l'applicazione della sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3 o con il risultato eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se migliore agli effetti della differenza reti". Appare pacifico che la società S.G. Nuorese, avendo effettuato nel corso dell'incontro in esame quattro sostituzioni, non è, in alcun modo, incorsa nella violazione di quanto disposto, ai fini della regolarità della gara, dai richiamati riferimenti normativi. Rileva, piuttosto, che la società S.G. Nuorese è incorsa in una mera infrazione formale, e non sostanziale per la regolarità della gara, avendo inserito in distinta un totale di otto calciatori di riserva, contravvenendo ad una semplice prescrizione che prevede l'inserimento di un massimo di 7 calciatori in panchina (compreso quello eventualmente preposto alla funzione di assistente arbitrale), avendo comunque, la stessa S.G. Nuorese, effettuato un numero di sostituzioni entro i limiti consentiti dal regolamento; P.Q.M. DELIBERA -di rigettare il reclamo proposto dalla società Puri e Forti; - di omologare la gara Puri e Forti - S.G. Nuorese col risultato conseguito sul campo di 1 a 2; - di sanzionare la società S.G. Nuorese con l'ammenda di € 80,00 per aver contravvenuto alla prescrizione di indicare un massimo di sette calciatori di riserva nella distinta di gara; - dispone l'addebito della tassa di reclamo.

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