C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 42 del 15/03/2018 – Delibera – gara del 7/ 3/2018 SANT ELENA QUARTU – CARBONIA

gara del 7/ 3/2018 SANT ELENA QUARTU - CARBONIA

Il Giudice Sportivo, -visto il referto della gara in epigrafe e gli atti ufficiali; -letto il reclamo presentato dalla Società A.S.D. Carbonia, rileva: -che La Società A.S.D. Carbonia ha proposto reclamo, pervenuto in termini, a questo Giudice, chiedendo, in relazione alla gara indicata in epigrafe, terminata sul campo con il punteggio di 1-2, che alla Società SANT ELENA QUARTU venga inflitta la punizione sportiva della perdita della gara e, conseguentemente, l'applicazione della stessa a proprio favore; -che la reclamante lamenta che nella gara Carbonia - Sant'Elena Quartu del 07.03.17 abbia partecipato il calciatore Lepori Danilo, nelle file del SANT ELENA QUARTU, nonostante fosse squalificato per una gara nel Campionato di Coppa Italia; -che il provvedimento di squalifica per una gara nel Campionato S.S. 2017/2018 di Coppa Italia (gare di ritorno dei quarti di finale) è stato pubblicato nel C.U. nº28 del 07.12.2017; -che è stato accertato che il calciatore Lepori Danilo non aveva titolo a partecipare alla gara oggetto di ricorso, in quanto tuttora squalificato per una gara; -ritenuto che, per quanto sopra, il reclamo avanzato dalla Società Carbonia meriti accoglimento, -visti gli artt.29, c.7, 17 c.5 del Codice di Giustizia Sportiva e il C.U. nº368 del 19.06.2017 della Lega Nazionale Dilettanti, DELIBERA, in accoglimento del reclamo ritualmente presentato, -di infliggere alla Società SANT ELENA QUARTU la sanzione sportiva della gara col punteggio di 3-0 per la Società Carbonia in quanto più favorevole, disponendo la restituzione della tassa di reclamo; -di squalificare per una ulteriore giornata di gara il calciatore Lepori Danilo del Sant'Elena Quartu.

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