C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 43 del 22/03/2018 – Delibera – gara del 4/ 3/2018 ARBUS CALCIO – MONASTIR KOSMOTO

gara del 4/ 3/2018 ARBUS CALCIO - MONASTIR KOSMOTO

Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali, -rilevato che la reclamante (Monastir Kosmoto) lamenta (due) questioni (revisione delle decisioni disciplinari già assunte da questo Giudice Sportivo e pubblicate nel C.U. nº41 dell’ 8 marzo 2018) che non possono formare oggetto di reclamo a questo G.S., ma impugnazione nanti il Giudice di Secondo grado, non essendo previsto che il G.S. possa revocare propri provvedimenti; -ritenuto che, sulla terza questione avanzata in reclamo (e cioè che la gara in epigrafe andrebbe ripetuta perché l'arbitro non avrebbe dovuto sospenderla in quanto la sua incolumità non era mai stata posta in pericolo), l'arbitro ha doviziosamente spiegato in referto che l'aggressione subita al 15º minuto del secondo tempo gli aveva provocato sensazione di nausea e ansia tanto da portarlo a sospendere la gara perché non era più in grado di continuare a dirigerla, e ciò in conformità al dettato di cui all'art. 64 delle N.O.I.F., DELIBERA 1)-l'inammissibilità del reclamo per le parti che riguardano la revisione delle decisioni disciplinari già assunte sulla gara da questo G.S. di cui al C.U. nº41 del 08.03.2018; 2)-il rigetto della restante parte del reclamo; 3)-di irrogare la sanzione sportiva della perdita della gara col punteggio di 3-0 a favore della Società Arbus Calcio; 4)-l'incamero della tassa di reclamo.

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