C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 47 del 19/04/2018 – Delibera – gara del 15/ 4/2018 SPORTING CANTERA – COGHINAS CALCIO

gara del 15/ 4/2018 SPORTING CANTERA - COGHINAS CALCIO

Il Giudice Sportivo, - letto il referto di gara;

- rilevato che, al 38' del 2º tempo, dopo la segnatura di una rete da parte della squadra avversaria e mentre l'arbitro annotava la marcatura, lo spingeva energicamente alle spalle, facendolo avanzare di due metri, quindi si avvicinava a trenta centimetri dal volto dell'arbitro, con atteggiamento minaccioso, urtandolo all'avambraccio, che veniva spinto in basso, così da impedire al direttore di gara la corretta notifica del provvedimento di espulsione; - che il comportamento sopra riportato, pur comportando una violazione del Codice di Giustizia Sportiva e costituendo un atto riprovevole e meritevole di adeguata sanzione, non rientra, tuttavia, tra quelli che determinano l'applicazione delle sanzioni previste dal C.U. n.104/A del 2014; - che nella concreta fattispecie, infatti, NON si rinviene una condotta violenta secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale che consiste in un comportamento caratterizzato da " intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica (...) che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da un'accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altrui.."(cfr.Corte Giust.Fed. in C.U. n.161/CGF del 10.1.2014; Corte Giust.Fed. in C.U. n.153/CGF del 18.1.2011; e, da ultimo, C.Sportiva Appello, III sez., in C.U. n.056/CSA del 22.12.2016 e C.Sportiva Appello, Sez.Unite, in C.U.114/CSA del 3.2017); - che, del resto, spetta all'Organo di Giustizia, ai sensi dell'art 16comma I, C.G.S., stabilire "la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti.."; P.Q.M. DELIBERA - di infliggere al calciatore Piga Fabio (Sporting Cantera) la sanzione della squalifica per 10 giornate di gara, con la precisazione che detta sanzione NON va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art.16 comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC (C.U.n.256/A del 27.1.2016).

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