C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 49 del 26/04/2018 – Delibera – gara del 22/ 4/2018 VILLAMASSARGIA – FERMASSENTI S.GIOVANNI
gara del 22/ 4/2018 VILLAMASSARGIA - FERMASSENTI S.GIOVANNI
Il Giudice Sportivo, visto il rapporto arbitrale -riscontrato, dagli atti ufficiali, che il calciatore Alseny Keyta, nato il 30.04.1999, prendeva parte alla gara in esame (terminata col punteggio di 2-0 in favore del Villamassargia) nelle file della società Fermassenti S.Giovanni, inserito in distinta con il n.7, e che lo stesso subiva un provvedimento di ammonizione al 19' del 2º tempo; -esperiti i dovuti accertamenti, in conseguenza del provvedimento a carico di calciatore non presente nei tabulati federali, rilevava, dalle risultanze dell'Ufficio Tesseramenti, che il predetto Alseny Keyta non risultava regolarmente tesserato alla data di disputa della gara in esame (22.04.2018) in favore della società Fermassenti San Giovanni; -acclarato, dalle risultanze degli atti ufficiali, che il calciatore Alseny Keyta, ha dunque preso parte alla gara in epigrafe senza averne titolo, in posizione irregolare; P.Q.M., visto il combinato disposto dell'art. 29, commi 2 e 4 punto e dell'art. 44, punto 1.1 delle N.O.I.F.; DELIBERA, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del C.G.S, -di irrogare a carico della società Fermassenti S.Giovanni la sanzione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3 in favore della società Villamassargia in quanto più favorevole;
-di inibire a tutto il 02.05.2018 il dirigente accompagnatore ufficiale della Fermassenti S.Giovanni, Antonio Massenti, per aver inserito in distinta ed aver fatto partecipare alla gara in epigrafe un calciatore non tesserato.