C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 52 del 10/05/2018 – Delibera – gara del 21/ 4/2018 LI MACCIONI SAN TEODORO – ORANI

gara del 21/ 4/2018 LI MACCIONI SAN TEODORO - ORANI

Il Giudice Sportivo, -letto il reclamo tempestivamente interposto dalla “Polisportiva Orani”; -letti gli atti ufficiali di gara; -ritenuto che la reclamante lamenta che, nella gara in epigrafe, avrebbe partecipato il giocatore Marongiu Gianluigi della compagine “Li Maccioni San Teodoro” da considerarsi, per la reclamante, in posizione irregolare perché ancora squalificato, giacché la gara nella quale egli non aveva partecipato al fine di scontare la squalifica per un turno – quella del 14.04.2018 “Bitti 2008/Li Maccioni” – era stata annullata dal Giudice Sportivo per manifesto errore tecnico dell’arbitro [e da lui riconosciuto in referto], come da C.U. n. 47 del 19.04.2018. Ragion per cui, chiosa la reclamante, siccome ai sensi dell’art. 22 comma 4 del CGS la partita annullata dal Giudice Sportivo, non “muovendo” la classifica, non vale ai fini dell’esecuzione della squalifica comminata ad un calciatore, il Marongiu, per scontare la squalifica, non avrebbe dovuto partecipare alla partita subito successiva alla “pubblicazione del provvedimento definitivo” di annullamento del G.S. avvenuta il 19.04.2018 [cioè quella in epigrafe del 21.04.2018]; -ritenuto tutto ciò, la reclamante domanda la vittoria a tavolino della gara in epigrafe; -considerato che, il reclamo de quo offre lo spunto a questo GS di operare una attenta riflessione sulla vexata quaestio e specificamente sull’interpretazione da dare al 4° comma dell’art. 22 del C.G.S. in ipotesi di annullamento di una gara per errore arbitrale, a guisa che reputa di dover deviare dall’obbligo di sinteticità che ordinariamente deve connotare i provvedimenti emessi in materia di giustizia sportiva [vd. art. 2, comma 5 C.G.S. del CONI], qui spiegando con dovizia le ragioni giuridiche del perché della presente decisione; -considerato che: l’art. 1, commi 1 e 2 del C.G.S. della FIGC impongo l’osservanza, tra le altre cose, del C.G.S. del CONI; l’art. 2, comma 2 del C.G.S. del CONI dice che il processo sportivo deve essere ispirato al cd. “giusto processo” [art. 111 Cost.]; per il comma 6 dello stesso art. 2 gli Organi della giustizia sportiva “conformano la propria attività ai principi ed alle norme generali del processo civile”, compatibilmente con l’informalità propria del processo sportivo; -considerato che, l’art. 22, comma 4 del C.G.S. della FIGC, usa due espressioni verbali, che parlano di gare “[ successivamente annullate con decisione definitiva degli organi della giustizia sportiva”, o di gara “immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo [”; -ritenuto che, ai fini della valutazione della definitività di una decisione del giudice sportivo, sanzionatoria o meno, mette conto di considerare che il provvedimento di annullamento di una gara per errore tecnico dell’arbitro certamente non è un provvedimento sanzionatorio, né si può “eseguire”, al contrario di quanto prevede l’ art. 45, 1° capoverso C.G.S. della FIGC, che per altro è in aderenza con l’art. 23 comma 2 C.G.S. del CONI, norme che, per i provvedimenti sanzionatori veri e propri, escludono che la proposizione del reclamo sospenda gli effetti esecutivi già propri ed immediati di quello reclamato siccome decorrenti dalla sua pubblicazione; -considerato, pertanto, che, l’annullamento di una gara da parte del Giudice Sportivo per manifesto errore dell’arbitro, non essendo un provvedimento di tipo sanzionatorio, ha natura di decisione che, se fossimo in un processo civile, cui come si è visto si ispira la “Giustizia Sportiva”, sarebbe di mero accertamento e non potrebbe essere eseguita fino al suo passaggio in giudicato. Invece, l’esecuzione immediata è propria di tutti i provvedimenti con cui si irrogano le sanzioni disciplinari; -considerato che, per l’art. 45 C.G.S. della FIGC, il provvedimento di annullamento di una gara non figura fra quelli non impugnabili, per cui contro di esso, da chi sia interessato, entro sette giorni dalla sua pubblicazione, sarebbe possibile proporre reclamo [art. 46, comma 2 C.G.S. FIGC], che ne impedirebbe il passaggio in giudicato [definitività]; -considerato che, dell’art. 22, comma 4, va valorizzata la locuzione “provvedimento definitivo”, da intendersi il provvedimento che chiude intangibilmente la questione, che si può avere: o col passaggio in giudicato della decisone di 1° grado, quando non è stato impugnata nei sette giorni decorrenti dalla sua pubblicazione, o, se è stato impugnata, col passaggio in giudicato della decisione di secondo grado. Del tutto residuale e poco battuta rimane la terza strada impugnativa, quella presidenziale avverso il provvedimento di secondo grado, che comunque se fosse percorsa sposterebbe più in là la definitività della decisone sulla gara annullata; -considerato che, non si può utilmente opporre, all’interpretazione di cui sopra, il termine “pubblicazione” presente nel comma in disamina, perché la pubblicazione ha la mera funzione di rendere possibile, per espressa voluntas legislatoris, l’immediata esecuzione dei soli provvedimenti sanzionatori; -considerato che, l’interpretazione fatta in sedes materiae da questo Giudice Sportivo, e cioè sulla valenza applicativa del 4° comma dell’art. 22 del C.G.S. della FIGC quando si annulli una gara per errore tecnico dell’arbitro, impedirebbe vieppiù il formarsi, a seconda delle decisioni che potrebbero essere assunte nel tempo e per ogni grado di giudizio dai vari Giudici Sportivi, di plurime modifiche della classifica, dei risultati della gara e delle squalifiche, modifiche che, così operando, si avrebbero, invece, una sola volta allorché il provvedimento di annullamento di una gara fosse processualmente definitivo e non più impugnabile [passaggio in giudicato]; -considerato che, siffatta interpretazione non crea alcun problema circa la conoscenza della definitività di un provvedimento di annullamento di tal fatta, giacché chi ne avesse interesse, alla scadenza del termine di sette giorni dalla pubblicazione del provvedimento di annullamento di una gara da parte del Giudice Sportivo di primo grado, potrebbe assumere idonee e confacenti allo scopo informazioni presso la Segreteria del Comitato, che avrebbe l’obbligo di fornirle [giusta argomento ex art. 12 C.G.S. del CONI e art. 4 Statuto della L.N.D.].

Tutto ciò ritenuto e conclusivamente considerato che il Marongiu aveva titolo per partecipare alla gara in questione, disputata il 21.4.2018, perché a quella data il provvedimento di annullamento della partita “Bitti/Li Maccioni”, pubblicato il 19.4.2018, non era ancora passato in giudicato, cioè non era ancora definitivo, poiché sarebbe stato ancora possibile che fosse presentato reclamo avverso detto annullamento, dato che il termine del reclamo sarebbe spirato solo il successivo 26.4.2018; DELIBERA -di rigettare il reclamo della “Polisportiva Orani”; -di omologare il risultato della gara in epigrafe conseguito in campo di 1 a 1; -di non addebitarle la tassa di reclamo data la novità e le difficoltà interpretative della questione qui trattata e decisa.

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