DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2021/2022 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 1091 del 24.03.2022 – Delibera – GARA DEL 12/03/2022: LEONI FUTSAL ACERRA – TRILEM CASAVATORE

GARA DEL 12/03/2022: LEONI FUTSAL ACERRA – TRILEM CASAVATORE

Reclamo proposto dalla Società: Trilem Casavatore

 Il Giudice Sportivo; esaminato il reclamo proposto dalla Società TRILEM CASAVATORE avverso l’esito della gara in oggetto rileva: La gara in oggetto non è stata disputata per la mancata presentazione sul terreno di gioco entro il tempo regolamentare d'attesa della società Trilem Casavatore. A sua scusante la suddetta società ha rappresentato che l'assenza è stata determinata dall’accertata positività al tampone Covid-19 di due contatti diretti dei propri calciatori nel giorno antecedente la disputa dell’incontro, circostanza che ha indotto il giorno seguente la Società a non presentarsi all’incontro ed a sottoporre al test tutti i calciatori facenti parte della prima squadra, cinque dei quali sono poi risultati positivi al test Covid-19. La ricorrente allegava al ricorso i documenti che certificavano la positività al test Covid dei cinque giocatori che avrebbero dovuto prendere parte all’incontro. Alla luce di tali risultanze invocava l’esimente della forza maggiore essendo stato raggiunto il numero minimo di calciatori (cinque) risultati positivi al test che ai sensi delle disposizioni emergenza Covid-19 di cui al C.U. n.37/2021 prevede la possibilità di rinvio della gara. Considerato che, come correttamente richiamato dalla società ricorrente, le indicazioni generali di cui al Protocollo F.I.G.C. da applicare alle Società dilettantistiche partecipanti ai Campionati Nazionali di Calcio a 5 2021/2022, pubblicato in data 04/8/2021, ed alle disposizioni di emergenza Covid-19 di cui al C.U. n.37 del 01/10/2021, entrambi predisposti al fine di disciplinare lo svolgimento delle gare ufficiali nell’attuale stagione sportiva, hanno stato stabilito che le gare devono essere rinviate qualora il numero dei calciatori risultati positivi al test sia almeno pari a 5 (cinque).

Tanto premesso, avuto riguardo alle peculiarità del caso di specie, risulta integrata la fattispecie della forza maggiore così come descritta dalle norme federali, ricorrendo una ipotesi di impossibilità della prestazione per una causa sopravvenuta non imputabile alla società Trilem Casavatore, come provato dalla idonea documentazione prodotta dalla Società ricorrente.

PQM

a scioglimento della riserva di cui al C.U. N.1040 del 16/03/2022 si decide: - di rimettere gli atti alla Divisione Calcio a cinque per quanto di competenza al fine della ripetizione della gara medesima. - la tassa di reclamo è restituita.

 

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