DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2021/2022 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 1104 del 26.03.2022 – Delibera – GARA DEL 26/03/2022: SSD PETRARCA CALCIO A 5 SRL – ASD OLIMPUS ROMA

GARA DEL 26/03/2022: SSD PETRARCA CALCIO A 5 SRL – ASD OLIMPUS ROMA

Reclamo preposto dalla società S.S.D. PETRARCA CALCIO A 5 SRL avverso l'esito della gara S.S.D. PETRARCA CALCIO A 5 SRL - A.S.D. OLIMPUS ROMA

Il Giudice sportivo, esaminato il reclamo regolarmente prodotto nei termini abbreviati di cui al C.U. n.168/A del 10.02.2022 rileva: la ricorrente chiede che in danno della società A.S.D. OLIMPUS ROMA sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6 prevista dall’art.10, comma 6 lett.a) del C.G.S, per aver schierato nella gara in epigrafe il calciatore Borges Fonseca Caio Junior nato il 03/04/1987, in posizione irregolare in quanto privo del requisito della residenza in Italia e come tale non avente titolo a partecipare all’incontro. Con le memorie depositate nei termini la società A.S.D. OLIMPUS ROMA controdeduceva che il calciatore Borges Fonseca Caio Junior era regolarmente tesserato ed in possesso di regolare permesso di soggiorno, nonché residente nel Comune di Roma Capitale, allegando a sostegno delle proprie deduzioni copia del permesso di soggiorno e della documentazione rilasciata dal Comune di Roma Capitale all’atto dell’iscrizione all’anagrafe, precisando che la stessa era stata consegnata e visionata dall’Ufficio tesseramenti e ritenuta regolare. Il ricorso è infondato e va respinto. Si osserva in via preliminare come l'atto introduttivo del ricorso sia inammissibile in quanto sprovvisto dei requisiti essenziali, tassativamente prescritti dal combinato disposto degli articoli 62 comma 2 e art.67 comma 3 del codice di giustizia sportiva. Ed invero, circa l’asserita mancanza di residenza in Italia del calciatore Borges Fonseca Caio Junior nel giorno della disputa della gara nulla è stato dedotto da parte della ricorrente a sostegno di tale doglianza, né la stessa risulta essere stata suffragata da alcuna prova documentale, presuntiva o indiziaria a sostegno. Si rammenta a proposito che il vigente codice di Giustizia Sportiva prevede che i ricorsi siano adeguatamente motivati e documentati, spettando l’onere dell’indicazione delle ragioni analitiche su cui si fonda al soggetto che ha prodotto il ricorso. In senso contrario alla tesi prospettata dalla reclamante la società convenuta, con il deposito tempestivo delle controdeduzioni, ha prodotto copia della documentazione rilasciata dall’ufficio anagrafe del Comune di Roma Capitale comprovante ed attestante la domanda di iscrizione all’anagrafe comunale del soggetto in questione rilasciata in data 23/11/2021. Nel merito, deve evidenziarsi che, per la Coppa Italia Seria “A” 2021- 2022 di Calcio a 5, il regolamento allegato al Comunicato Ufficiale n. 924/2022 stabilisce che “possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti í calciatori residenti in Italia che siano regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2021/2022 alla data del 5 febbraio 2022 ore 19.00, e/o con decorrenza del tesseramento precedente alle ore 19.00 del 5 febbraio 2022, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all’art.34 comma 3 delle N.O.I.F”. La giurisprudenza sportiva ha chiarito in numerose pronunce che i calciatori risultano pienamente legittimati a partecipare alla gara ai sensi dell’art. 61, comma 6, NOIF se iscritti nei tabulati federali e nei loro confronti non risulta adottato alcun provvedimento di revoca o di decadenza del tesseramento. Dagli accertamenti esperiti presso il sistema centrale informatico, alle risultanze dei quali ci si deve necessariamente rimettere per decidere la controversia in esame, è risultato che il nominativo in questione è stato regolarmente tesserato dall’Ufficio tesseramento centrale della F.I.G.C. per la Società convenuta in data 25/11/2021, in epoca dunque antecedente alla disputa dell’incontro svoltosi in data odierna, ne consegue, pertanto, che il predetto calciatore ha preso parte all’incontro in posizione regolare.

P.Q.M.

Visti gli artt. 62 comma 2 e 67 comma 3 del C.G.S., l’art.61 comma 6 delle N.O.I.F ed il C.U. n.924/2022 decide: a) di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro S.S.D. PETRARCA CALCIO A 5 SRL - A.S.D. OLIMPUS ROMA 2 - 3; b) la tassa di reclamo è addebitata.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it