DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2021/2022 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 1132 del 31.03.2022 – Delibera – GARA DEL 02/03/2022: SSD FUTSAL NOCI – ASD ITRIA FC

GARA DEL 02/03/2022: SSD FUTSAL NOCI – ASD ITRIA FC

Reclamo proposto dalla Società: ASD Itria FC

Il Giudice Sportivo; esaminato il reclamo proposto dalla Società ASD ITRIA F.C avverso l’esito della gara in oggetto rileva: con il reclamo in questione, la ricorrente chiede che in danno della convenuta SSD FUTSAL NOCI 2019 sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara ex art.10, comma 6 del CGS, per aver schierato nella gara in epigrafe il calciatore Casulli Nicolò, nato il 17/03/2002, in posizione irregolare di tesseramento. Tale convincimento discende dalla circostanza che – a detta della reclamante - il suddetto atleta non risulta inserito nel tabulato dei calciatori tesserati per la società S.S.D. Futsal Noci 2019 estratto in data 04/03/2022. Il ricorso è fondato e viene accolto, Dagli accertamenti esperiti presso il competente ufficio tesseramenti il calciatore Casulli Nicolò, alla data di avvenuta disputa dell’incontro (02/03/2022), non risultava più tesserato per la società SSD FUTSAL NOCI 2019 risultando svincolato, pertanto lo stesso non aveva titolo a prendere parte all’incontro richiamato in oggetto.

P.Q.M.

A scioglimento della riserva di cui al C.U. 938 del 04-03-2022 decide: a) Di accogliere il ricorso comminando alla Società SSD FUTSAL NOCI 2019 la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 6; b) La tassa di reclamo non è dovuta.

 

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