DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2021/2022 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 1133 del 31.03.2022 – Delibera – GARA DEL 27/02/2022: FCD SENISE – APD SAMMICHELE 1992
GARA DEL 27/02/2022: FCD SENISE – APD SAMMICHELE 1992
Reclamo proposto dalla Società: APD Sammichele 1992
Il Giudice Sportivo; esaminato il reclamo proposto dalla Società A.P.D. SAMMICHELE 1992 avverso l’esito della gara in oggetto osserva: Con il gravame in esame la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara per aver schierato nell’incontro di che trattasi i calciatori CIMINELLI DAVIDE (nato il 16/05/2006), RAGO GIANCARLO PIO (nato il 07/11/2006), TERRACINA ROCCO (nato il 19/08/2006), TACCOGNA MICHELE ROCCO (nato il 24/05/2006), CUCCARESE SALVATORE (nato il 02/08/2006), SALERNO ALESSANDRO (nato il 11/05/2006), tutti in posizione irregolare in quanto, a detta della ricorrente, sprovvisti dell’attestato di maturità agonistica previsto dall’articolo 34 delle N.O.I.F., non avendo ancora compiuto il 16° anno di età. Il ricorso è fondato e va accolto. Dagli accertamenti esperiti presso il Comitato Regionale Basilicata risulta che i predetti calciatori, ancora quindicenni alla data dell'effettuazione della gara, non erano in possesso dell'attestato di maturità agonistica previsto dalle disposizioni dell'art. 34 comma 3 delle NOIF e pertanto vi hanno preso parte in posizione irregolare.
P.Q.M.
a scioglimento della riserva di cui al C.U N°902 del 01-03-22 decide: a) di accogliere il ricorso, comminando alla società F.C.D. SENISE la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 6; b) nulla è dovuto dalla ricorrente per il presente gravame.