F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 247/CSA pubblicata il 11 Aprile 2022 – Gladiator 1924 SSD A RL

Decisione n. 247/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 243/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Andrea Galli – Componente (relatore)

Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 243/CSA/2021-2022, proposto dalla società Gladiator 1924 SSD A RL, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 1 del 23.03.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 31.03.2022, l’Avv. Andrea Galli e udito l’Avv. Filippo Pandolfi; 

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Gladiator 1924 SSD a r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore tesserato, Sig. Davide Cassaro, dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc (cfr. Com. Uff. n. 1 del 23.03.2022), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Girone G, Pol. Insieme Formia A RL/Gladiator 1924 SSD A RL del 20.03.2022.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 3 giornate effettive di gara “Per avere, a gioco in svolgimento, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto. Alla notifica del provvedimento disciplinare, permaneva all'interno dell'area degli spogliatoi per poi fare indebito ingresso sul terreno di gioco al termine della gara.”.

La società reclamante ha sostenuto l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo rispetto al comportamento tenuto dal suo tesserato nella circostanza per cui è causa, chiedendone la riduzione da tre a due giornate effettive di gara.

In particolare, la società Gladiator ha sostenuto che l'atleta Cassaro non avrebbe sferrato alcuna gomitata all’avversario, poiché il calciatore si sarebbe limitato a porre in essere un gesto automatico, istintivo, rientrante nella dinamica naturale del movimento del salto, l'utilizzo, nello slancio, degli arti superiori conferendo all'atleta una maggiore inerzia. La reclamante ha, altresì, evidenziato che l'impatto è avvenuto a gioco in svolgimento e che, pertanto, si può parlare al massimo di gesto meramente antisportivo, deducendo, infine, come l’atleta sia entrato in campo al termine della gara esclusivamente per celebrare con i propri compagni una vittoria fondamentale per la permanenza della propria squadra nel Campionato di categoria. A detta della reclamante, inoltre, un giocatore espulso ha il diritto di posizionarsi all'imbocco dello spogliatoio, standone all'interno, con la porta aperta e nel recinto di gioco.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 31 marzo 2022 è comparso per la parte reclamante l’Avv. Filippo Pandolfi, il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.

Il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

La ricostruzione dei fatti operata dalla reclamante contrasta con i contenuti dei documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61, comma 1, C.G.S., dai quali risulta che “Perché a gioco in svolgimento e per la contesa di testa del pallone, saltava con gomito all'altezza del volto dell'avversario colpendolo con vigoria sproporzionata, senza tuttavia causargli conseguenze fisiche di rilievo. Il Sig. Cassaro Davide, dopo essere uscito solo inizialmente dal recinto di gioco a seguito dell'espulsione, continuava poi ad osservare la gara all'interno dello stesso all'imbocco degli spogliatoi, per poi entrare a gara conclusa sul terreno di gioco.

Tali risultanze smentiscono la versione della reclamante, secondo cui l’atleta sanzionato, allargando le braccia, avrebbe posto in essere un gesto istintivo connaturato al movimento del salto verso l’alto, in quanto il Direttore di gara, nel suo referto, ha specificato come il colpo sia stato inferto con vigoria sproporzionata, condotta che, per le modalità con cui è stata posta in essere (gomito contro volto dell’avversario che notoriamente costituisce una parte del corpo particolarmente delicata), reca in sé una indubbia potenzialità gravemente dannosa.

Con riferimento alla successiva condotta sanzionata, deve osservarsi, in particolare, come la regola n.12 del Regolamento del Giuoco del Calcio stabilisca perentoriamente che “Un calciatore titolare, di riserva o sostituito che è stato espulso deve abbandonare il recinto di gioco”, risultando, quindi, errata la deduzione della reclamante secondo cui un giocatore espulso avrebbe il diritto di posizionarsi all'imbocco dello spogliatoio, con la porta aperta e a ridosso del recinto di gioco, a nulla rilevando, inoltre, il motivo del suo nuovo ingresso al termine della gara, realizzato al fine di festeggiare con i compagni di squadra.

Alla luce degli elementi qualificanti il fatto in esame, per come precisati dall’Arbitro, pertanto, nel caso di specie il calciatore Cassaro risulta aver posto in essere una condotta quanto meno gravemente fallosa, cui ha fatto seguito il successivo comportamento disciplinarmente rilevante posto in essere in trasgressione alle prescrizioni imposte al calciatore cui è stata comminata la sanzione dell’espulsione.

Ne consegue che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è congrua e condivisibile e va quindi confermata.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.   

 

L’ESTENSORE                                                                                IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                                                   Patrizio Leozappa

 

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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