FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 213/AA del 25/03/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – LA FACE ASD BOCA NUOVA MELITO ADMO

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 466 pf 21/22 adottato nei confronti del Sig. Filippo LA FACE e della società A.S.D. BOCA NUOVA MELITO ADMO, avente ad oggetto la seguente condotta:

FILIPPO LA FACE, “allenatore di base” e tesserato per la società A.S.D. BOCA NUOVA MELITO ADMO all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 23 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver, in sede di commento di quanto occorso in occasione della gara A.S.D. BOCA NUOVA MELITO ADMO vs G.S.D.ISOLA CAPO RIZZUTO 1996 disputata in data 23.01.2022 e valevole per il Campionato di ECCELLENZA (C.R. Calabria) stagione sportiva 2021-2022, leso l’onore, il prestigio e il decoro propri, sia, dell’Arbitro che ebbe a dirigere l’anzidetto incontro, sia, per l’effetto e più in generale, dell’istituzione arbitrale nel suo complesso intesa mediante le frasi ed espressioni proferite nel corso di una intervista concessa nella medesima giornata ad una emittente radiofonica locale;

A.S.D. BOCA NUOVA MELITO ADMO, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta ascritta al proprio tesserato Sig. Filippo LA FACE;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Barbara COLAZZA, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. BOCA NUOVA MELITO ADMO, e dal Sig. Filippo LA FACE;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Filippo LA FACE, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. BOCA NUOVA MELITO ADMO;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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