FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 214/AA del 25/03/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – MAXHARRI ASD ACCADEMIA CALCIO MONTE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 307 pfi 21/22 adottato nei confronti del Sig. Klejdi MAXHARRI e della società ASD ACCADEMIA CALCIO MONTE avente ad oggetto la seguente condotta: KLEJDI MAXHARRI, nato in Tirana (Albania) il 20.1.2006, calciatore richiedente il tesseramento per la società A.S.D. Accademia Calcio Monte, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività nell’interesse della società A.S.D. Accademia Calcio Monte e comunque rilevante per l’ordinamento sportivo ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell’art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 28.10.2021 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società A.S.D. Accademia Calcio Monte, sottoscritto unitamente ai propri genitori esercenti la responsabilità genitoriale la dichiarazione nella quale è riportato, in maniera non veridica, che lo stesso calciatore non è stato mai tesserato per società affiliate a Federazioni estere;

ASD ACCADEMIA CALCIO MONTE, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nel cui interesse il sig. Klejdi Maxharri ha posto in essere gli atti e comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Klejdi MAXHARRI e dal Sg. Vittorio De Padova, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD ACCADEMIA CALCIO MONTE;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; - vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Klejdi MAXHARRI, e di € 250,00 (duecentocinquanta) di ammenda per la società ASD ACCADEMIA CALCIO MONTE;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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