FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 215/AA del 25/03/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – PREVEDINI USD CARAVAGGIO SRL
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 296 pf 21/22 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe PREVEDINI e della società U.S.D. CARAVAGGIO S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:
GIUSEPPE PREVEDINI, Direttore Generale della U.S.D. CARAVAGGIO S.R.L. all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 2, e art. 18, comma 1 del Regolamento Agenti Sportivi della FIGC, per essersi avvalso dell’attività di assistenza ed intermediazione del sig. Maffessoli Nicola finalizzata al tesseramento del sig. Pietro Borgogna per la società USD Caravaggio nella stagione sportiva 20-21, nonostante si trattasse del tesseramento di un calciatore dilettante e senza verificare che lo stesso Maffessoli fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIGC o CONI. Tutto ciò emerge incontrovertibilmente dalle dichiarazioni rese dagli stessi Prevedini, Maffessoli e Borgogna. U.S.D. CARAVAGGIO S.R.L., per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti posti in essere dal Sig. Giuseppe PREVEDINI, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe PREVEDINI, e dal Sig. Luigi MOMBRINI, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società U.S.D. CARAVAGGIO S.R.L.;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; - vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Giuseppe PREVEDINI, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società U.S.D. CARAVAGGIO S.R.L.;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.