FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 216/AA del 25/03/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – CASTORINA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 429 pf 21/22 adottato nei confronti del Sig. Roberto CASTORINA avente ad oggetto la seguente condotta: ROBERTO CASTORINA, tesserato della società Napoli femminile SSD a r.l. in qualità di allenatore, indicato in distinta come allenatore in seconda Prima Squadra, in violazione dell’art. 4, comma 1 e dell’art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva, per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per avere pronunciato al 42° minuto del secondo tempo della gara FC Internazionale Milano – Napoli Femminile del 16 gennaio 2022, valevole per il campionato di serie A femminile, espressione blasfema;

 - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Roberto CASTORINA;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 350,00 (trecentocinquanta) di ammenda per il Sig. Roberto CASTORINA;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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