FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 219/AA del 28/03/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – CORDIANO DE MARZO ASD COMAR FUTSAL POLISTENA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 319 pfi 21/22 adottato nei confronti dei Sigg. Marcello CORDIANO, Giandomenico DE MARZO, e della società ASD CORMAR FUTSAL POLISTENA avente ad oggetto la seguente condotta:

MARCELLO CORDIANO, Presidente della A.S.D. Futsal Polistena C5 all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44, comma 1 delle N.O.I.F., delle “Indicazioni Generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della Stagione Sportiva 2021/2022 della FIGC” (versione 2, del 15.10.2021), del decreto-legge del 25 marzo 2020, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e della Ordinanza del Ministero della Salute (21A06358) del 22/10/2021 in tema di “ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; nonché di quanto previsto dal C.U. n. 36 stagione sportiva 2021/2022 pubblicato dalla FIGC – LND – Divisione Calcio a 5 il 01/10/2021, il tutto per aver consentito, o comunque per non aver impedito, che non fosse predisposto il punto accoglienza/triage, non venissero controllati i green pass, l’identità e la temperatura corporea di tutti i soggetti che accedevano a diverso titolo all’impianto di gara, in occasione della gara di Campionato Nazionale Seria A di Calcio a 5, 7° giornata di andata, disputata in data 05/11/2021 tra CORMAR FUTSAL POLISTENA e SANDRO ABATE FIVE SOCCER; GIANDOMENICO DE MARZO, dirigente (DAP) della A.S.D. Futsal Polistena C5 all’epoca dei fatti, in la violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44, comma 1, delle N.O.I.F., delle “Indicazioni Generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della Stagione Sportiva 2021/2022 della FIGC” (versione 2, del 15.10.2021), del decreto-legge del 25 marzo 2020, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e della Ordinanza del Ministero della Salute (21A06358) del 22/10/2021 in tema di “ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; nonché di quanto previsto dal C.U. n. 36 stagione sportiva 2021/2022 pubblicato dalla FIGC – LND – Divisione Calcio a 5 il 01/10/2021, il tutto per non aver predisposto il punto accoglienza/triage, non aver provveduto a controllare i green pass, l’identità e la temperatura corporea di tutti i soggetti che accedevano all’impianto di gara, in occasione della gara di Campionato Nazionale Seria A di Calcio a 5, 7° giornata di andata, disputata in data 05/11/2021 tra CORMAR FUTSAL POLISTENA e SANDRO ABATE FIVE SOCCER; ASD CORMAR FUTSAL POLISTENA, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dai Sigg. Marcello CORDIANO, e Giandomenico DE MARZO, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Marcello CORDIANO in proprio, e in qualità di Presidente pro tempore per conto della società ASD CORMAR FUTSAL POLISTENA, e dal Sig. Giandomenico DE MARZO;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Marcello CORDIANO, di 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Giandomenico DE MARZO, e di € 1.250,00 (milleduecentocinquanta) di ammenda per la società ASD CORMAR FUTSAL POLISTENA;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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