FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 220/AA del 28/03/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – DE PAOLIS VERZA PUGLIARELLO VIRTUS VERONA SRL

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 343 pf 21/22 adottato nei confronti dei Sigg. Vittorio DE PAOLIS FOGLIETTA, René VERZA, Rosario PUGLIARELLO, e della società VIRTUS VERONA S.R.L. avente ad oggetto la seguente condotta: VITTORIO DE PAOLIS FOGLIETTA, Amministratore Unico e Legale Rappresentante tesserato, all’epoca dei fatti, per la società Virtus Verona S.r.l., in violazione dell’art. dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44 comma 1, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021/2022” del 14 ottobre 2021, e di quanto previsto dal C.U. 36/A del 28/07/2021 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, del C.U. 42/A del 30/07/21 sull’uso obbligatorio delle certificazioni verdi Covid-19 e anche dei “Chiarimenti alle indicazioni generali FIGC per la stagione sportiva 2021/2022 finalizzate al contenimento dell’emergenza pandemica da Covid-19” del 19/08/21, per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto a far rispettare o, comunque, per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari, in particolare, per non aver sottoposto: il calciatore (suscettibile) Brigantini Michele al test del tampone e del sierologico prima di aggregarsi al Gruppo Squadra in data 07/08/21; al test del tampone previsto dai “Chiarimenti alle indicazioni generali FIGC” del 19/08/21, da svolgere entro le 48 ore precedenti ciascuna seduta di allenamento dal 21/08/21 al 14/10/21, nonché per avergli consentito e, comunque, non impedito l’accesso sul luogo di lavoro, in occasione dello svolgimento degli allenamenti, privo della necessaria certificazione verde Covid-19 obbligatoria dal giorno 15/10/21 al 23/11/21; il calciatore (suscettibile) Metlika Antonio al test del tampone previsto dai “Chiarimenti alle indicazioni generali FIGC” del 19/08/21, da svolgere entro le 48 ore precedenti ciascuna seduta di allenamento dal 21/08/21 al 14/10/21; nonché per avergli consentito e, comunque, non impedito l’accesso sul luogo di lavoro, in occasione dello svolgimento degli allenamenti, privo della necessaria certificazione verde Covid-19 obbligatoria dal giorno 15/10/21 al 23/11/21; il calciatore Acampora Emanuele al test sierologico prima di aggregarsi al Gruppo squadra in data 04/09/21; il calciatore Zarpellon Leonardo al test del tampone e del sierologico prima di aggregarsi al Gruppo squadra in data 26/08/21; il calciatore Nalini Andrea al test sierologico prima di aggregarsi al Gruppo squadra in data 18/09/21; il calciatore Danieli Nicola, suscettibile fino al 05/09/21, al test del tampone previsto dai “Chiarimenti alle indicazioni generali FIGC” del 19/08/21, da svolgere entro le 48 ore precedenti ciascuna seduta di allenamento dal 21/08/21 al 05/09/21; il calciatore Danti Domenico, suscettibile fino al 05/09/21, al test del tampone previsto dai “Chiarimenti alle indicazioni generali FIGC” del 19/08/21, da svolgere entro le 48 ore precedenti ciascuna seduta di allenamento dal 21/08/21 al 05/09/21; il calciatore Lonardi Lorenzo, suscettibile fino al 07/09/21, al test del tampone previsto dai “Chiarimenti alle indicazioni generali FIGC” del 19/08/21, da svolgere entro le 48 ore precedenti ciascuna seduta di allenamento dal 21/08/21 al 07/09/21; il calciatore Faccini Lorenzo, suscettibile fino al 05/09/21, al test del tampone previsto dai “Chiarimenti alle indicazioni generali FIGC” del 19/08/21, da svolgere entro le 48 ore precedenti ciascuna seduta di allenamento dal 21/08/21 al 05/09/21; RENÉ VERZA, Medico sociale tesserato, all’epoca dei fatti, per la società Virtus Verona S.r.l, in violazione dell’art. dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44, comma 2 delle N.O.I.F., e delle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021/2022” del 14 ottobre 2021, e di quanto previsto dal C.U. 36/A del 28/07/2021 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, del C.U. 42/A del 30/07/21 sull’uso obbligatorio delle certificazioni verdi Covid-19 e anche dei “Chiarimenti alle indicazioni generali FIGC per la stagione sportiva 2021/2022 finalizzate al contenimento dell’emergenza pandemica da Covid-19” del 19/08/21, per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver sottoposto il calciatore Brigantini Michele (suscettibile) al test del tampone e del sierologico prima di aggregarsi al Gruppo Squadra data 07/08/21; al test del tampone previsto dai “Chiarimenti alle indicazioni generali FIGC” del 19/08/21, da svolgere entro le 48 ore precedenti ciascuna seduta di allenamento dal 21/08/21 al 30/08/21; il calciatore (suscettibile) Metlika Antonio al test del tampone previsto dai “Chiarimenti alle indicazioni generali FIGC” del 19/08/21, da svolgere entro le 48 ore precedenti ciascuna seduta di allenamento dal 21/08/21 al 30/08/21; il calciatore Zarpellon Leonardo al test del tampone e del sierologico prima di aggregarsi al Gruppo squadra in data 26/08/21; il calciatore Danieli Nicola, suscettibile fino al 05/09/21, al test del tampone previsto dai “Chiarimenti alle indicazioni generali FIGC” del 19/08/21, da svolgere entro le 48 ore precedenti ciascuna seduta di allenamento dal 21/08/21 al 30/08/21; il calciatore Danti Domenico, suscettibile fino al 05/09/21, al test del tampone previsto dai “Chiarimenti alle indicazioni generali FIGC” del 19/08/21, da svolgere entro le 48 ore precedenti ciascuna seduta di allenamento dal 21/08/21 al 30/08/21; il calciatore Lonardi Lorenzo, suscettibile fino al 07/09/21; al test del tampone previsto dai “Chiarimenti alle indicazioni generali FIGC” del 19/08/21, da svolgere entro le 48 ore precedenti ciascuna seduta di allenamento dal 21/08/21 al 30/08/21; il calciatore Faccini Lorenzo, suscettibile fino al 05/09/21, al test del tampone previsto dai “Chiarimenti alle indicazioni generali FIGC” del 19/08/21, da svolgere entro le 48 ore precedenti ciascuna seduta di allenamento dal 21/08/21 al 30/08/21; ROSARIO PUGLIARELLO, Medico tesserato, all’epoca dei fatti, per la società Virtus Verona S.r.l, in violazione dell’art. dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021/2022” del 14 ottobre 2021, e di quanto previsto dal C.U. 36/A del 28/07/2021 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, del C.U. 42/A del 30/07/21 sull’uso obbligatorio delle certificazioni verdi Covid-19 e anche dei “Chiarimenti alle indicazioni generali FIGC per la stagione sportiva 2021/2022 finalizzate al contenimento dell’emergenza pandemica da Covid-19” del 19/08/21, per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver sottoposto il calciatore (suscettibile) Brigantini Michele al test del tampone previsto dai “Chiarimenti alle indicazioni generali FIGC” del 19/08/21, da svolgere entro le 48 ore precedenti ciascuna seduta di allenamento dal 21/08/21 al 14/10/21; nonché per avergli consentito e, comunque, non impedito l’accesso sul luogo di lavoro, in occasione dello svolgimento degli allenamenti, privo della necessaria certificazione verde Covid-19 obbligatoria dal giorno 15/10/21 al 23/11/21; il calciatore (suscettibile) Metlika Antonio al test del tampone previsto dai “Chiarimenti alle indicazioni generali FIGC” del 19/08/21, da svolgere entro le 48 ore precedenti ciascuna seduta di allenamento dal 21/08/21 al 14/10/21; nonché per avergli consentito e, comunque, non impedito l’accesso sul luogo di lavoro, in occasione dello svolgimento degli allenamenti, privo della necessaria certificazione verde Covid-19 obbligatoria dal giorno 15/10/21 al 23/11/21; il calciatore Acampora Emanuele al test sierologico prima di aggregarsi al Gruppo squadra in data 04/09/21; il calciatore Zarpellon Leonardo al test del tampone e del sierologico prima di aggregarsi al Gruppo squadra in data 26/08/21; il calciatore Nalini Andrea al test sierologico prima di aggregarsi al Gruppo squadra in data 18/09/21; il calciatore Danieli Nicola, suscettibile fino al 05/09/21, al test del tampone previsto dai “Chiarimenti alle indicazioni generali FIGC” del 19/08/21, da svolgere entro le 48 ore precedenti ciascuna seduta di allenamento dal 21/08/21 al 05/09/21; il calciatore Danti Domenico, suscettibile fino al 05/09/21, il test del tampone previsto dai “Chiarimenti alle indicazioni generali FIGC” del 19/08/21, da svolgere entro le 48 ore precedenti ciascuna seduta di allenamento dal 21/08/21 al 05/09/21; il calciatore Lonardi Lorenzo, suscettibile fino al 07/09/21; il test del tampone previsto dai “Chiarimenti alle indicazioni generali FIGC” del 19/08/21, da svolgere entro le 48 ore precedenti ciascuna seduta di allenamento dal 21/08/21 al 07/09/21; il calciatore Faccini Lorenzo, suscettibile fino al 05/09/21, il test del tampone previsto dai “Chiarimenti alle indicazioni generali FIGC” del 19/08/21, da svolgere entro le 48 ore precedenti ciascuna seduta di allenamento dal 21/08/21 al 05/09/21; VIRTUS VERONA S.R.L., per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché per responsabilità propria per la violazione degli obblighi di cui al CU 36/A del 28/07/2021;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Vittorio DE PAOLIS FOGLIETTA in proprio, e in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante pro tempore per conto della società VIRTUS VERONA S.R.L, e dai Sigg. René VERZA, e Rosario PUGLIARELLO;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 2.625,00 (duemilaseicentoventicinque/00) di ammenda per il Sig. Vittorio DE PAOLIS FOGLIETTA, di € 660,00 (seicentosessanta/00) di ammenda per il Sig. René VERZA, di € 1.965,00 (millenovecentosessantacinque/00) di ammenda per il Sig. Rosario PUGLIARELLO, e di € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) di ammenda per la società VIRTUS VERONA S.R.L;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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