FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 221/AA del 28/03/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – PARISI GSD VOLPIANO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 359 pf 21/22 adottato nei confronti del Sig. Lorenzo PARISI, e della società GSD VOLPIANO avente ad oggetto la seguente condotta: LORENZO PARISI, allenatore Uefa B cod. 113.216, tesserato in qualità di allenatore responsabile della prima squadra nella stagione sportiva 2021-2022 per la Società G.S.D. Volpiano all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 37 del Regolamento del Settore Tecnico, e 39, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, in occasione della gara San Mauro-Volpiano, valevole per il campionato Promozione, Girone B, L.N.D. Piemonte Valle d’Aosta, disputatasi in data 21 novembre 2021 in San Mauro Torinese (TO), tenuto un comportamento violento nei confronti del Sig. Vincenzo PIAZZOLI, allenatore della squadra avversaria, colpendo quest’ultimo con una ginocchiata, provocando allo stesso la frattura della sesta costola anteriore destra e un’escoriazione al gomito destro.

GSD VOLPIANO, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, sia ai sensi dell’art. 25, comma 6, C.G.S. per la violazione ascritta al proprio tesserato all’epoca dei fatti Sig. PARISI Lorenzo.

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Lorenzo Parisi, e dal Sig. Massimo GARIGLIO in qualità di Presidente e Legale Rappresentante, per conto della società GSD VOLPIANO;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 6 (sei) mesi di squalifica per il Sig. Lorenzo PARISI, e di € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la società GSD VOLPIANO;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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