FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 222/AA del 04/04/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – FALASCO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 435 pf 21/22 adottato nei confronti del Sig. Nicola FALASCO, avente ad oggetto la seguente condotta: NICOLA FALASCO, tesserato della società Ascoli Calcio FC 1898 s.p.a. in qualità di calciatore, indicato nella distinta di gara con il numero di maglia 54, in violazione dell’art. 4, comma 1 e dell’art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere pronunciato al 66° minuto dell’incontro della gara Cosenza - Ascoli del 22 gennaio 2022, valevole per il campionato di serie B, una espressione blasfema;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Nicola FALASCO;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 1250,00 (mille duecentocinquanta/00) di ammenda per il Sig. Nicola FALASCO;
− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.