FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 224/AA del 06/04/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – BERTOLINI TOSI CHIESI GS MERCURY
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 301 pfi 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Stefano BERTOLINI, Simone CHIESI, Niccolò TOSI e della società G.S. MERCURY, avente ad oggetto la seguente condotta: STEFANO BERTOLINI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società G.S. Mercury, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società G.S. Mercury, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Niccolò Tosi, nonché per averne consentito, o comunque non impedito, l’utilizzo in occasione della gara G.S. Mercury – A.S.D. Fontacalcio 2011 del 30 ottobre 2021, valevole per il Campionato Under 19 Provinciali di Parma, nonché per aver consentito e/o comunque non impedito al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; SIMONE CHIESI, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società G.S. Mercury, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara G.S. Mercury – A.S.D. Fontacalcio 2011 del 30 ottobre 2021, valevole per il Campionato Under 19 Provinciali di Parma, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società G.S. Mercury nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Niccolò Tosi, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso per detta società; NICCOLÒ TOSI, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato per la società G.S. Mercury ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per la società suindicata, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso preso parte alla gara G.S. Mercury – A.S.D. Fontacalcio 2011 del 30 ottobre 2021, valevole per il Campionato Under 19 Provinciali di Parma, nelle fila della squadra schierata dalla società G.S. Mercury, senza averne titolo perché non tesserato per tale società e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; G.S. MERCURY, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Stefano BERTOLINI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società G.S. MERCURY, Simone CHIESI e Niccolò TOSI;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Stefano BERTOLINI, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Simone CHIESI, di 1 (una) giornata di squalifica per il Sig. Niccolò TOSI e di 1 punto di penalizzazione ed € 100,00 (cento/00) di ammenda per la società G.S. MERCURY;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.