FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 225/AA del 06/04/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – VENTURA ASD CENTRO UNIV. SPORTIVO PR
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 236 pfi 21/22 adottato nei confronti del Sig. Michele VENTURA e della società A.S.D. CENTRO UNIV. SPORTIVO PR, avente ad oggetto la seguente condotta: MICHELE VENTURA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Centro Univ. Sportivo PR, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Centro Univ. Sportivo PR, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Sig. Zore Wendpagnagda Aristide, nonché per averne consentito, o comunque non impedito, l’utilizzo in occasione della gara Langhiranese Valparma - Centro Univ. Sportivo PR, disputata in data 26 settembre 2021 e valevole per il campionato U16 provinciale maschile girone A - Parma - nonché per aver consentito e/o comunque non impedito al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva in assenza della prescritta certificazione; A.S.D. CENTRO UNIV. SPORTIVO PR, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività contestata;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Michele VENTURA in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società A.S.D. CENTRO UNIV. SPORTIVO PR;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Michele VENTURA e di punti 1 (uno) di penalizzazione e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. CENTRO UNIV. SPORTIVO PR;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.