FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 226/AA del 06/04/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – GIULIANINI LIVI PALMA AQUILA MONTEVARCHI 1902
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 397 pf 21/22 adottato nei confronti della Sig.ra Roberta GIULIANINI, dei Sig.ri Angelo LIVI e Angelo PALMA, e della società AQUILA MONTEVARCHI 1902 S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:
ROBERTA GIULIANINI, Responsabile Sanitario tesserato, all’epoca dei fatti, per la società Aquila Montevarchi 1902 S.r.l., ed il Sig. PALMA, medico sociale tesserato all’epoca dei fatti per la società Aquila Montevarchi 1902 S.r.l., ciascuno per quanto di rispettiva competenza, e/o comunque in concorso tra loro: in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021/2022” del 3 dicembre 2021, e di quanto previsto dal C.U. 36/A del 28/07/2021 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, del C.U. 42/A del 30/07/21 sull’uso obbligatorio delle certificazioni verdi Covid-19 e anche dei “Chiarimenti alle indicazioni generali FIGC per la stagione sportiva 2021/2022 finalizzate al contenimento dell’emergenza pandemica da Covid-19” del 19/08/21, per non aver sottoposto il Gruppo squadra allo screening di inizio stagione previsto a 48/72 ore dall’avvio degli allenamenti collettivi, omettendo, tra l’altro, di suddividere il Gruppo in “vaccinati”, “suscettibili” e “guariti”, come previsto dal protocollo federale; per non aver sottoposto i tesserati Malotti Roberto, Rosadini Giorgio, Bencivenni Gabriele e Giorni Diego al test del tampone eseguito il 15/07/21; per non aver sottoposto i soggetti “suscettibili” del Gruppo squadra al test del tampone previsto a 5-6 giorni dallo screening iniziale; per non aver sottoposto il Gruppo squadra al test sierologico nel mese di luglio ed agosto 2021; per non aver sottoposto i soggetti “suscettibili” Achy Emmanuel, Dotti Luciano, Pugliese Lorenzo, Orazzo Savino, Chottong Master, Ciabattini Alberto al test del tampone eseguito il 23/07/21; per non aver sottoposto il tesserato Cacciapuoti Nicola al test del tampone prima di aggregarsi al Gruppo Squadra in data 23/07/21; per non aver sottoposto i tesserati Mercanti Alessandro e Antonelli Lorenzo al test sierologico prima di aggregarsi al gruppo squadra in data 24/07/21; per non aver sottoposto i soggetti “suscettibili” Dotti Luciano, Varriale Antonio, Alagna Manuel, Pietrangeli Nicola, Chotong Master, Castellucci Matteo al test del tampone eseguito il 27/07/21; per non aver sottoposto il tesserato “suscettibile” Castellucci Matteo al test del tampone eseguito il 07/08/21; per non aver sottoposto il tesserato Tuzzo Filippo al tampone “match-day-2” alla scadenza delle 48 ore previste da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 05/08/21 a distanza di 3 giorni dallo svolgimento dell’amichevole con la Fiorentina del 08/08/21; per non aver sottoposto i soggetti “suscettibili” Intinacelli Francesco, Chottong Master, Pugliese Lorenzo, Dotti Luciano, Nardi Andrea al test del tampone eseguito il 14/08/21; per non aver sottoposto tutti i soggetti facenti parte del Gruppo squadra al test sierologico eseguito in data 29/09/21; per non aver sottoposto il tesserato Poggesi Matteo al test del tampone prima di aggregarsi al Gruppo squadra; per non aver sottoposto il tesserato Porru Fabio al test del tampone e del sierologico prima di aggregarsi al Gruppo squadra in data 15/10/21; per non aver sottoposto il tesserato Longo Leonardo al test del tampone e del sierologico prima di aggregarsi al Gruppo squadra in data 20/11/21;
ANGELO LIVI, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante tesserato, all’epoca dei fatti, per la società Aquila Montevarchi 1902 S.r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44 comma 1, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021/2022” del 3 dicembre 2021, e di quanto previsto dal C.U. 36/A del 28/07/2021 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, e del C.U. 42/A del 30/07/21 sull’uso obbligatorio delle certificazioni verdi Covid-19 e anche dei “Chiarimenti alle indicazioni generali FIGC per la stagione sportiva 2021/2022 finalizzate al contenimento dell’emergenza pandemica da Covid-19” del 19/08/21, per non aver provveduto a far rispettare o, comunque, per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari, in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo squadra allo screening di inizio stagione previsto a 48/72 ore dall’avvio degli allenamenti collettivi, omettendo, tra l’altro, di suddividere il Gruppo in “vaccinati”, “suscettibili” e “guariti”, come previsto dal protocollo federale; per non aver sottoposto i tesserati Malotti Roberto, Rosadini Giorgio, Bencivenni Gabriele e Giorni Diego al test del tampone eseguito il 15/07/21; per non aver sottoposto i soggetti “suscettibili” del Gruppo squadra al test del tampone previsto a 5-6 giorni dallo screening iniziale; per non aver sottoposto il Gruppo squadra al test sierologico nel mese di luglio ed agosto 2021; per non aver sottoposto i soggetti “suscettibili” Achy Emmanuel, Dotti Luciano, Pugliese Lorenzo, Orazzo Savino, Chottong Master, Ciabattini Alberto al test del tampone eseguito il 23/07/21; per non aver sottoposto il tesserato Cacciapuoti Nicola al test del tampone prima di aggregarsi al Gruppo Squadra in data 23/07/21; per non aver sottoposto i tesserati Mercanti Alessandro e Antonelli Lorenzo al test sierologico prima di aggregarsi al gruppo squadra in data 24/07/21; per non aver sottoposto i soggetti “suscettibili” Dotti Luciano, Varriale Antonio, Alagna Manuel, Pietrangeli Nicola, Chotong Master, Castellucci Matteo al test del tampone eseguito il 27/07/21; per non aver sottoposto il tesserato “suscettibile” Castellucci Matteo al test del tampone eseguito il 07/08/21; per non aver sottoposto il tesserato Tuzzo Filippo al tampone “matchday-2” alla scadenza delle 48 ore previste da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 05/08/21 a distanza di 3 giorni dallo svolgimento dell’amichevole con la Fiorentina del 08/08/21; per non aver sottoposto i soggetti “suscettibili” Intinacelli Francesco, Chottong Master, Pugliese Lorenzo, Dotti Luciano, Nardi Andrea al test del tampone eseguito il 14/08/21; per non aver sottoposto tutti i soggetti facenti parte del Gruppo squadra al test sierologico eseguito in data 29/09/21; per non aver sottoposto il tesserato Poggesi Matteo al test del tampone prima di aggregarsi al Gruppo squadra; per non aver sottoposto il tesserato Porru Fabio al test del tampone e del sierologico prima di aggregarsi al Gruppo squadra in data 15/10/21; per non aver sottoposto il tesserato Longo Leonardo al test del tampone e del sierologico prima di aggregarsi al Gruppo squadra in data 20/11/21;
AQUILA MONTEVARCHI 1902 S.R.L., per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva e anche in modo diretto per responsabilità propria in relazione agli obblighi di cui al C.U. 36/A del 28 luglio 2021;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Roberta GIULIANINI, dal Sig. Angelo LIVI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società AQUILA MONTEVARCHI 1902 S.R.L., e dal Sig. Angelo PALMA;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 560,00 (cinquecentosessanta/00) di ammenda per la Sig.ra Roberta GIULIANINI, di € 2.975,00 (duemilanovecentosettantacinque/00) di ammenda per il Sig. Angelo LIVI, di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Angelo PALMA, e di € 2.235,00 (duemiladuecentotrentacinque/00) di ammenda per la società AQUILA MONTEVARCHI 1902 S.R.L.;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.