L.N.P. SERIE B – GIUDICE SPORTIVO – 2021/2022 – legab.it – atto non ufficiale – C.U. N. 166 DEL 04.04.2022 – Campionato Serie B – Delibera –
SOCIETA'
Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della tredicesima giornata ritorno sostenitori delle Società Alessandria, Ascoli, Brescia, Como, Cosenza, L.R. Vicenza, Lecce, Monza e Pisa hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,
delibera
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.