C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 21 del 08/11/2018 – Delibera – ACS Drillos Team (Campionato Serie C1 Calcio a 5) Avverso delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 15 (Delegazione Calcio a 5) del 27.10.2018. Gara ZB Iron Bridge / ACS Drillos Team del 15.10.2018.

ACS Drillos Team (Campionato Serie C1 Calcio a 5) Avverso delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 15 (Delegazione Calcio a 5) del 27.10.2018. Gara ZB Iron Bridge / ACS Drillos Team del 15.10.2018.

 

Con reclamo tempestivamente depositato la ACS Drillos Team ricorre contro il provvedimento del Giudice Sportivo, pubblicato sul C.U. n° 15 (Delegazione Calcio a 5) del 27.10.2018, col quale è stata irrogata a carico del calciatore Levrini Stefano la sanzione sportiva della squalifica per quattro gare effettive, perché «espulso per aver rivolto frasi offensive all'arbitro, dopo la notifica del provvedimento disciplinare assumeva un atteggiamento minaccioso verso lo stesso, continuando a proferire parole minacciose e ingiuriose. Inoltre, tentava di aggredire un calciatore della squadra avversaria non riuscendo nell'intento per l'intervento dei compagni di squadra e di un dirigente». Nei motivi del gravame la società reclamante ha contestato lo svolgimento dei fatti come descritto nel provvedimento del Giudice Sportivo, ipotizzando che la coppia arbitrale abbia riportato in modo inesatto i fatti di gara, invertendone la sequenza temporale. La ACS Drillos Team ha anzitutto precisato che nelle due precedenti stagioni il giocatore Levrini Stefano era stato tesserato presso la società ospitante (ossia la ZB Iron Bridge), e che per tale ragione egli sarebbe stato oggetto di contestazioni piuttosto accese e sguaiate da parte dei tifosi della squadra di casa per l’intera durata della partita. La società reclamante ha inoltre affermato che, nonostante il clima teso, il giocatore non avrebbe posto in essere alcun comportamento censurabile durante il match (come sarebbe dimostrato, a detta della stessa reclamante, dalla circostanza dell’assenza di provvedimenti disciplinari a suo carico fino al triplice fischio). Soltanto dopo il termine dell’incontro, secondo quanto riportato dalla ACS Drillos Team, il calciatore Levrini Stefano, a seguito di alcune provocazioni ricevute da un giocatore avversario, avrebbe avuto un alterco con quest’ultimo, allontanandolo via da sé con uno spintone. In tale circostanza, il calciatore non si sarebbe in pratica neppure avveduto del provvedimento arbitrale di espulsione, e comunque non avrebbe profferito alcuna minaccia, né verbale, né fisica, nei confronti della coppia arbitrale. Per tali ragioni, la ACS Drillos Team chiede una congrua riduzione della squalifica inflitta al calciatore Levrini Stefano, affinchè sia comminata una sanzione coerente con i fatti accaduti. La Corte d’Appello Territoriale, letti gli atti e le carte del procedimento, ricorda che ai sensi dell’art. 35, comma 1°, del Codice di Giustizia Sportiva “I rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”, costituendo quindi fonte di prova privilegiata, cosicché le circostanze ulteriori e/o (asseritamente) differenti che sono state addotte dalla società reclamante nel ricorso rispetto a quanto riportato dal referto arbitrale non offrono elementi che possano in alcun modo infirmare quanto riferito dal Direttore di Gara. Ciò premesso, si rileva comunque che, sulla base delle stesse circostanze riferite (in modo puntuale e dettagliato) dallo stesso Direttore di gara nel referto, non risulta che vi sia stata, al di là di semplici suggestioni riferite dall’arbitro, alcuna minaccia, fisica o verbale, portata avanti dal giocatore sanzionato all’indirizzo di nessuno dei componenti della coppia arbitrale: la condotta del calciatore Levrini Stefano, per com’è stata descritta nel referto, deve essere piuttosto reputata una protesta scomposta, meno grave, cosicché appare congruo che, in accoglimento del reclamo, la sanzione inflitta sia ridotta da quattro a tre giornate di squalifica effettiva. Per tutte queste ragioni la Corte d’Appello Territoriale, in accoglimento del ricorso, DELIBERA che la sanzione sportiva della squalifica inflitta a carico del calciatore Levrini Stefano sia ridotta da quattro a tre gare effettive. Dispone la restituzione della tassa di reclamo.

 

 

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