C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 22 del 15/11/2018 – Delibera – A.S.D. NEW CODRONGIANOS (Campionato di 1^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo Comunicato Ufficiale n° 20 del 03.11.2018. Gara New Codrongianos / Campanedda del 1° Novembre 2018.

A.S.D. NEW CODRONGIANOS (Campionato di 1^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo Comunicato Ufficiale n° 20 del 03.11.2018. Gara New Codrongianos / Campanedda del 1° Novembre 2018. Con reclamo presentato tempestivamente la Società New Codrongianos impugna la decisione con la quale il Giudice Sportivo ha squalificato per quattro gare effettive il suo giocatore Saiglia Costantino che “espulso dopo il termine della prima frazione di gioco per eccessive proteste, avvicinatosi al direttore di gara lo strattonava per un braccio rendendo necessario l’intervento dei compagni di squadra per farlo allontanare”. La Società reclamante motiva il ricorso presentato affermando che il Signor Saiglia, portiere della New Codrongianos, dolorante per uno scontro con alcuni avversari, che gli aveva provocato una lussazione del polso, solo per richiamare l’attenzione dell’arbitro che non aveva rilevato la gravità dello scontro, afferrava il braccio del direttore di gara per mostrargli la lesione subita. Nessuna vigoria veniva usata nell’azione tanto che l’arbitro non lamentava alcun dolore. La stessa Società confermava le proteste del calciatore. La Corte, considerato il contenuto degli atti di gara con riferimento in particolare al referto arbitrale, rileva che nessuna violenza è stata perpetrata nei confronti dell’arbitro, essendosi il calciatore Saiglia limitato a protestare in maniera sicuramente scomposta. Tale comportamento è certamente passibile di sanzione che deve però essere commisurata ai fatti realmente posti in essere, che mai possono essere considerati violenti. Per questi motivi, la Corte Sportiva d’Appello DELIBERA l’accoglimento del reclamo disponendo la riduzione della squalifica da quattro a tre giornate. Dispone la restituzione della tassa

 

 

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