F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 248/CSA pubblicata il 12 Aprile 2022 – SSD Imperia Calcio s.r.l./ACSD Saluzzo
Decisione n. 248/CSA/2021-2022
Registro procedimenti n. 245/CSA/2021-2022
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno – Vice Presidente (relatore)
Andrea Galli – Componente
Carlo Bravi - Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 245/CSA/2021-2022, proposto dalla società S.S.D. Imperia Calcio s.r.l.,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti –
Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 1 del 23.3.2022;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 31.3.2022, l’Avv. Fabio Di Cagno;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società S.S.D. Imperia Calcio s.r.l., con PEC del 25.3.2022, ha inoltrato preavviso di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 1 del 23.3.2022, con la quale è stata inflitta ad essa reclamante la punizione sportiva della perdita, con il punteggio di 0–3, della gara SSD Imperia Calcio s.r.l./ACSD Saluzzo, disputata il 9.3.2022 e valevole per il Campionato Nazionale di serie D.
Con successiva PEC del 30.3.2022 la società ha inoltrato il reclamo con il quale chiede l’annullamento della decisione impugnata ed il ripristino del risultato conseguito sul campo, per non essere state violate, nella specie, le disposizioni relative all’impiego dei calciatori nati dal 1° gennaio 2001.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il reclamo è inammissibile in quanto tardivamente inoltrato.
Ai sensi dell’art. 71, comma 3, C.G.S., il reclamo deve essere depositato nel termine di cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare, laddove la reclamante, a fronte della decisione pubblicata sul C.U. n. 1 del 23.3.2022, ha inoltrato il reclamo con PEC del 30.3.2022.
Né potrebbe applicarsi al caso di specie il diverso termine di cui al comma 5 del medesimo art. 71, C.G.S., posto che il preannuncio del 23.3.2022 non contiene alcuna richiesta di documenti ufficiali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabio Di Cagno Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce