C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 22 del 15/11/2018 – Delibera – A.S.D. CORRASIJR5364 OLIENA (Campionato di 1^Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo Comunicato Ufficiale n° 20 del 03.11.2018.
A.S.D. CORRASIJR5364 OLIENA (Campionato di 1^Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo Comunicato Ufficiale n° 20 del 03.11.2018.
Gara Corrasi Oliena – Atletico Bono del 01.11.2018. Con reclamo ritualmente notificato, la Corrasijr5364 Oliena impugnava il provvedimento emarginato, in relazione al punto e al capo dello stesso, con il quale veniva inflitta la sanzione della squalifica per quattro giornate al calciatore Pasquale Serra. In particolare, la società ricorrente, “rammaricandosi” anche per conto del calciatore Serra, che pure si associava, contestava la circostanza che il predetto avesse pronunciato e rivolto all’arbitro frasi ingiuriose, ma che si sarebbe limitato ad una vibrata protesta, in conseguenza del nervosismo accumulato in campo e, nel caso di specie, nella convinzione di avere il calciatore subito un fallo, piuttosto che averlo commesso. Ritiene tuttavia la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, che il Giudice Sportivo ha correttamente qualificato il fatto e applicato di conseguenza la sanzione della squalifica per tre gare effettive, emessa sulla scorta della documentazione composta dal rapporto dell’arbitro, che fa piena prova circa il comportamento dei tesserati. Tutto ciò premesso, la Corte d’Appello Territoriale non è nelle condizioni di poter accogliere il reclamo proposto eppertanto lo respinge confermando il provvedimento del G.S., quindi DELIBERA di respingere il ricorso e di incamerare la tassa.
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