C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 23 del 22/11/2018 – Delibera – A.S.D. OLIENA CALCIO (Campionato di 3^ Categoria – Delegazione Provinciale di Olbia/Tempio). Avverso la delibera del Giudice Sportivo Comunicato Ufficiale n° 10 del 09.11.2018. Gara Oliena Calcio / Orunese del 03.11.2018.

A.S.D. OLIENA CALCIO (Campionato di 3^ Categoria – Delegazione Provinciale di Olbia/Tempio). Avverso la delibera del Giudice Sportivo Comunicato Ufficiale n° 10 del 09.11.2018. Gara Oliena Calcio / Orunese del 03.11.2018.

La Società Oliena Calcio propone tempestivo ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha squalificato per tre gare effettive il calciatore Antonio Ticca, suo tesserato, “perché nel contestare una decisione dell’arbitro offendeva volgarmente lo stesso ed alla notifica formale del provvedimento disciplinare persisteva ancora in detto riprovevole comportamento”. La medesima Società ammette i fatti così come descritti nel referto dal direttore di gara e porge le sue scuse unitamente a quelle del Signor Ticca, che si dichiara pentito e costernato per quanto detto e fatto, precisando che non c’era nessuna volontà di offendere la persona dell’arbitro. La reclamante fa inoltre presente in quali difficoltà versi la Società nell’affrontare un campionato per la scarsità della rosa e per l’immaturità dei calciatori che per la giovane età a volte sfuggono ai doveri comportamentali che devono distinguere chi partecipa ad attività sportive. Per tali regioni chiede una diminuzione della squalifica in modo sia di assicurare una giusta punizione per il calciatore sia di garantire alla squadra di poter presentare una rosa numericamente congrua alle partite del campionato. Questa Corte tenuto conto di quanto esposto nel referto dell’arbitro, da cui non si evince la tenuta di un comportamento particolarmente grave da parte del Signor Ticca, che si è astenuto da atti ingiuriosi o violenti, lasciandosi andara piuttosto ad una protesta scomposta, e considerato che quanto esposto dalla Società Oliena sia degno di considerazione soprattutto in ordine alle grandi difficoltà che una modesta Società deve affrontare per partecipare al campionato dilettanti, fermo restando lo svolgimento dei fatti così come rilevati dal referto arbitrale e ammessi anche dal calciatore Ticca e dalla stessa Società; ritiene che la sanzione più adeguata possa essere quella della squalifica per due giornate di gara. La Corte quindi, per questi motivi accoglie il ricorso e riduce da tre a due le giornate di squalifica inflitte al calciatore Ticca Antonio. Dispone la restituzione della tassa.

 

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