C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 24 del 29/11/2018 – Delibera – A.S.D. POL. LUOGOSANTO (Campionato di 1^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 23 del 22.11.2018. Gara U.S. Tempio / Luogosanto del 18.11.2018.

 

A.S.D. POL. LUOGOSANTO (Campionato di 1^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 23 del 22.11.2018. Gara U.S. Tempio / Luogosanto del 18.11.2018.

Con reclamo tempestivamente proposto la Società Pol. Luogosanto impugna la decisione del Giudice Sportivo con cui al giocatore Lollia Costantino Danilo è stato squalificato per cinque gare effettive perché, espulso per somma di ammonizioni, al termine della gara aspettava l’arbitro e gli stringeva in modo energico il retro del collo con la mano, e gli stringeva con forza la mano dello stesso”. La Società Luogosanto osserva che il giocatore, alla notifica del secondo provvedimento si è allontanato immediatamente dal campo, senza particolari proteste, pur scuotendo il capo a manifestare il suo dissenso, e solo a fine partita, prima di allontanarsi, si è complimentato con fare ironico col direttore di gara. La società reclamante riconosce che il comportamento del proprio giocatore era certamente evitabile, ed è stato censurato dalla stessa, in quanto futile. Tuttavia, la società Luogosanto osserva che la condotta del giocatore Lollia può essere considerata violenta, pericolosa, di modo che la sanzione appare sproporzionata rispetto alla effettiva gravità dei fatti. La Società reclamante chiede pertanto una congrua riduzione della squalifica. La Corte Sportiva di Appello, letti gli atti e la documentazione di causa, ed in particolare il reclamo della Società Pol. Luogosanto, osserva che in effetti la condotta del giocatore Lollia deve inquadrarsi più correttamente come un episodio di protesta, ma è privo di elementi che la possano far ritenere un atto di violenza; pertanto, la sanzione della squalifica per cinque gare effettive è sproporzionata rispetto alla effettiva gravità dei fatti e deve quindi essere ridotta a quattro gare. Per questi motivi, la Corte Sportiva di Appello DELIBERA di accogliere il reclamo e dispone la riduzione della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo al giocatore Lollia Costantino Danilo da cinque a quattro giornate. Dispone la restituzione della tassa.

 

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