C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 24 del 29/11/2018 – Delibera – U.S.D. BURGOS (Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 23 del 22.11.2018. Gara Orani / Burgos del 18.11.2018.

U.S.D. BURGOS (Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 23 del 22.11.2018. Gara Orani / Burgos del 18.11.2018.

La Società USD Burgos, con reclamo tempestivamente depositato ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo con la quale è stata inflitta la sanzione della perdita della gara Orani / Burgos del 18.11.2018 a suo carico con il risultato di 4 a 1 conseguito sul campo al momento della sospensione della gara sospesa dall’arbitro al termine del primo tempo non essendovi più le condizioni per proseguire la partita in ragione delle ripetute minaccie da diversi giocatori del Burgos, veniva, col medesimo reclamo, impugnata la squalifica dei calciatori Boni Massimiliano(per cinque giornate per ingiurie e ripetute minaccie rivolte all’indirizzo dell’arbitro) Solinas Vladimiro (per tre giornate per ingiurie ripetute all’indirizzo dell’arbitro) e da ultimo Catgiu Davide (per tre giornate per ingiurie proferite allo stesso direttore di gara). La ricorrente rileva che le sanzioni inflitte devono ritenersi sproporzionate a quanto realmente accaduto: pur non mettendo in dubbio quanto riportato dall’arbitro nel referto di gara precisa che il giocatore Boni Massimiliano non ha in alcun modo messo in pericolo la incolumità fisica dello stesso, nulla viene, viceversa, addotto a difesa dei calciatori Catgiu Davide e Solinas Vladimiro. Preliminarmente la Corte osserva che la impugnazione relativamente alla sanzione della perdita della gara con il risultato di 4 a 1 a favore dell’Orani deve ritenersi inammissibile in quanto la reclamante non risulta avere comunicato alla controparte il ricorso nei termini previsti dall’articolo 46 del Codice di Giustizia Sportiva. Quanto alle impugnate squalifiche dei calciatori, tenuto conto del contenuto del referto del direttore di gara che da atto di un comportamento particolarmente grave del Boni che lo ha minacciato ripetutamente e con veemenza, che anche i calciatori Catgiu Davide e Solinas Vladimiro, pur con meno reiterate condotte, gli hanno rivolto epiteti offensivi e denigratori; ritenuto, pertanto, che non vi siano i presupposti e le ragioni per modificare la decisione impugnata. Per questi motivi, la Corte Sportiva d’Appello dichiara inammissibile il reclamo per la parte relativa alla sanzione della perdita della gara e rigetta il reclamo nel resto. Dichiara incamerata la tassa.

 

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