C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 25 del 06/12/2018 – Delibera – A.S.D. NEAPOLIS GUSPINI (Campionato Calcio a 5 Serie “C” Femminile) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n°18 del 21.11.2018.

A.S.D. NEAPOLIS GUSPINI (Campionato Calcio a 5 Serie “C” Femminile) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n°18 del 21.11.2018.

Gara Neapolis Guspini / Civitas Tempio del 18.11.2018. La Società Neapolis Guspini ha proposto rituale reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo irrogava a carico della Società stessa la sanzione della perdita della gara di cui in epigrafe col punteggio di 0 a 6 e diffidava il dirigente accompagnatore ufficiale Cadeddu Davide, per avere inserito in distinta ed avere fatto partecipare alla partita una calciatrice non tesserata. Il provvedimento di cui sopra è stato adottato sul rilievo che la calciatrice Incani Patrizia, che aveva preso parte alla gara in esame nelle fila della Neapolis Guspini, non risultava tesserata. La Società reclamante chiede la revoca dei provvedimenti, affermando che la suddetta calciatrice era in realtà tesserata con il diverso cognome Soro e che il cambio di cognome (da Soro ad Incani) era stato determinato con provvedimento di adozione emanato dal Tribunale per i Minorenni di Cagliari. La Corte rileva innanzitutto che non è impugnabile il provvedimento della diffida a carico del Cadeddu. Quanto al risultato della partita, la Corte, rilevata dalla documentazione prodotta l’esattezza di quanto asserito dalla reclamante, ritiene di dover revocare la decisione del Giudice Sportivo, non emergendo alcuna irregolarità nella formazione messa in campo dalla Società Neapolis; ciò comunque non esclude l’obbligo da parte della Società stessa di regolarizzare la posizione federale della calciatrice. La Corte, per questi motivi, DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo avverso la diffida del dirigente Cadeddu Davide, e di revocare la sanzione sportiva della perdita della gara a carico della Società Neapolis Guspini e di ripristinare il punteggio di 5 a 5 conseguito sul campo. Dispone il non addebito della tassa.

 

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