C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 25 del 06/12/2018 – Delibera – A.S.D. POL. OSSESE (Campionato Regionale Giovanissimi “Under 15”) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 22 del 15.11.2018.

A.S.D. POL. OSSESE (Campionato Regionale Giovanissimi “Under 15”) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 22 del 15.11.2018.

Gara Ossese / San Paolo Apostolo dell’11.11.2018. La Società Pol. Ossese ha proposto rituale reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo, in relazione alla gara di cui in epigrafe, squalificava l’allenatore Pinna Francesco fino al 15.01.2019 per avere, dopo il termine dell’incontro, raggiunto il direttore di gara, che era accerchiato da calciatori della Società Ossese che lo contestavano animatamente, ostacolato il suo rientro negli spogliatoi facendolo oggetto di espressioni ingiuriose, e per avere colpito con una manata il braccio dell’osservatore arbitrale, nel frattempo intervenuto in suo soccorso. La Società reclamante chiede di riesaminare la decisione, affermando che il Pinna non avrebbe in alcun modo offeso, minacciato o usato violenza nei confronti dell’arbitro o dell’osservatore arbitrale, limitandosi a contestare una sua decisione che aveva penalizzato la propria squadra. L’arbitro, nel corso dell’audizione nanti questa Corte, ha ammesso di avere effettuato un errore che scatenava le proteste dei calciatori dell’Ossese. Quanto al comportamento dell’allenatore Pinna, ha confermato di essere stato insultato da quest’ultimo con parole scurrili, ma ha escluso di essere stato minacciato; ha poi precisato che quando l’osservatore arbitrale si frapponeva tra lui e il Pinna, l’allenatore lo colpiva sul braccio sinistro con una manata, probabilmente per indurlo a togliere dal proprio corpo la mano che lui aveva appoggiato sul petto per allontanarlo. La Corte, letti gli atti del procedimento, ritiene che dal rapporto arbitrale e dalle dichiarazioni rese oralmente dallo stesso direttore di gara, si evince che la condotta del Pinna è consistita in una vibrata e scomposta protesta, manifestatasi con pesanti ingiurie ma senza traccia di minacce o di violenza. Ritiene pertanto la Corte che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo non sia proporzionata all’effettiva gravità dei fatti e debba pertanto essere adeguatamente ridotta fino al 15 dicembre 2018. La Corte, per questi motivi DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta all’allenatore Pinna Francesco, fissando quale termine della stessa il 15 dicembre 2018. Dispone il non addebito della tassa.

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