C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 25 del 06/12/2018 – Delibera – POL. BITTESE (Campionato Juniores Delegazione Provinciale di Nuoro) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 16 del 22.11.2018. Gara Triei / Bittese del 17.11.2018.

POL. BITTESE (Campionato Juniores Delegazione Provinciale di Nuoro) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 16 del 22.11.2018. Gara Triei / Bittese del 17.11.2018.

Con reclamo ritualmente depositato, la Pol. Bittese ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo, con il quale infliggeva nei confronti del portiere della Bittese Alex Popa la sanzione sportiva della squalifica per quattro gare “poiché assumeva nei confronti dell’avversario una condotta violenta, consistente nello sferrargli un calcio nel fianco a gioco fermo”. Nei motivi di gravame la Società reclamante contesta il provvedimento ritenuto piuttosto severo in considerazione di quanto realmente avvenuto. Invero, secondo l’appellante, il portiere poneva in essere un intervento certamente scomposto ma nega altresì che lo stesso sferrava alcun calcio al fianco del giocatore avversario. In sintesi, per la difesa della Pol. Bittese, si è trattato di un fallo di gioco e per detti motivi, chiede, in via principale l’annullamento della squalifica e, in subordine, la riduzione della stessa. La Corte d’Appello Territoriale, letti gli atti e le carte del procedimento, riservando il privilegio delle norme alla prova di cui al rapporto dell’arbitro, ulteriormente osserva, dal referto di gara emerge, oltre il fatto addebitato al portiere della Bittese, che il calciatore avversario, nella medesima circostanza, veniva ammonito perché “ tentava di togliere il pallone dalle mani del portiere che ormai aveva parato il suo tiro”. Tale fatto depone per una diversa valutazione, diretta a contestualizzare l’episodio ad una sequenza di falli reciproci di gioco, atti senz’altro a ridimensionare il comportamento del portiere al caso concreto. Atteso quindi che dagli atti è stato rilevato che anche l’atteggiamento del calciatore avversario diretto a portar via la palla dalle mani del portiere, non è esente da responsabilità; appare verosimile ricondurre il tutto ad uno scontro, seppur violento, tra i due calciatori, e pertanto ad un fallo di gioco. Per questi motivi la Corte ritiene di dover accogliere parzialmente il reclamo e, pertanto dispone la riduzione della squalifica da quattro a due giornate di squalifica. Dispone la restituzione della tassa.

 

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