C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 25 del 06/12/2018 – Delibera – POL. SENORBI’ (Campionato Juniores – Delegazione Provinciale di Cagliari) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 17 del 22.11.2018.

POL. SENORBI’ (Campionato Juniores – Delegazione Provinciale di Cagliari) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 17 del 22.11.2018.

Gara Senorbì / Villasor del 17.11.2018. Con reclamo tempestivamente proposto la Società Pol. Senorbì impugna la decisione del Giudice Sportivo con la quale è stata inflitta a carico della stessa l’ammenda di Euro 100,00 e la sanzione di una partita da svolgersi in assenza di pubblico, con sospensione dell’esecuzione del provvedimento, sottoponendo la suddetta Società ad un periodo di prova della durata di un anno, ai sensi dell’articolo 16, comma 2-bis del Codice di Giustizia Sportiva, perché “al termine della gara, durante una rissa fra i giocatori delle due squadre, alcuni giocatori della Società Senorbì, non identificati personalmente, proferivano insulti di natura razzista nei confronti di un avversario di colore”. La Società reclamante contesta la decisione del Giudice Sportivo, perché – pur riconoscendo che l’espressione sarebbe stata proferita da uno dei propri giocatori – osserva che l’episodio, isolato, si sarebbe verificato nel corso di una rissa, scatenata proprio dal giocatore della squadra avversaria cui è stato rivolto l’epiteto razzista, che colpiva con violenza e foga i giocatori del Senorbì, i quali si sarebbero limitati a difendersi dai colpi lanciati dall’avversario, reagendo verbalmente. Pertanto la Pol. Senorbì sostiene che la vicenda debba essere vista sotto una luce del tutto diversa, e chiede l’annullamento delle sanzioni che le sono state inflitte. La Corte Sportiva di Appello, letti gli atti ed i documenti di gara, ed in particolare il referto arbitrale, che ai sensi dell’articolo 35 del Codice di Giustizia Sportiva costituisce fonte di prova privilegiata, osserva che l’esposizione dei fatti da parte del direttore di gara è stata precisa e circostanziata, ed egli ha distintamente udito l’insulto razzista proferito all’indirizzo del giocatore di colore appartenente al Villasor, ed ha individuato l’origine in un gruppo di giocatori del Senorbì, riconosciuti dal colore delle maglie, ma che nel parapiglia non è stato possibile identificare personalmente, non risultando esserci spazi per un’altra lettura dei fatti, come sostenuto dalla reclamante. Per questi motivi, la Corte Sportiva d’Appello DELIBERA di respingere il reclamo e confermare le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo. Dispone l’addebito della tassa.

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