C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 25 del 06/12/2018 – Delibera – U.S.D. USINESE (Campionato di Promozione) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 23 del 22.11.2018. Gara Usinese / Bonorva del 18.11.2018.
U.S.D. USINESE (Campionato di Promozione) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 23 del 22.11.2018. Gara Usinese / Bonorva del 18.11.2018.
La Società Usinese propone tempestivo reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con la quale veniva inflitta la squalifica per tre gare effettive al calciatore Piga Pietro, militante nella squadra dell’Usinese perché, “espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare, proferiva frase ingiuriosa nei confronti del direttore di gara”. La Società reclamante nulla eccepisce in ordine ai fatti così come descritti nel referto arbitrale ed assunti in toto dal Giudice sportivo nel provvedimento emesso. Si dichiara rammaricata per quanto avvenuto e porge, unitamente al calciatore, le proprie scuse precisando che nell’azione del proprio tesserato non c’è mai stata volontà di offendere il direttore di gara. Il Piga si è solo lasciato andare ad un gesto sicuramente censurabile ma assolutamente privo di intenzione di ledere il decoro ed il prestigio del direttore di gara. La Corte rileva che in realtà il Piga, nell’occasione, non ha posto in essere alcun comportamento violento alla notifica dell’espulsione per doppia ammonizione e lo stesso calciatore ha immediatamente lasciato il terreno di gioco, rientrando negli spogliatoi. La frase proferita sembra imputabile più al disappunto ed alla frustazione per il risultato piuttosto che ad una reale volontà offensiva nei confronti dell’arbitro. La Corte, per quanto detto, ritiene che la sanzione più congrua per il calciatore autore del fatto sia la squalifica per due giornate di gara. Per questi motivi, la Corte, in accoglimento del ricorso, DELIBERA la riduzione della squalifica in capo al Piga Pietro da tre a due giornate di gara. Dispone la restituzione della tassa.
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