C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 25 del 06/12/2018 – Delibera – U.S.D. VILLASOR (Campionato Juniores – Delegazione Provinciale di Cagliari) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 17 del 22.11.2018.

U.S.D. VILLASOR (Campionato Juniores – Delegazione Provinciale di Cagliari) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 17 del 22.11.2018.

Gara Senorbì / Villasor del 17.11.2018. Con reclamo tempestivamente proposto, la Società Villasor impugna la decisione del Giudice Sportivo con cui il giocatore Kuyateh Musa è stato squalificato per tre gare perché “al termine della gara minacciava e strattonava diversi avversari, provocando una rissa tra i giocatori delle due squadre e poi – anche se provocato con insulti razzisti – colpiva con calci e pugni numerosi giocatori della squadra avversaria”. La Società reclamante lamenta che la gara sarebbe stata influenzata negativamente, sin dall’inizio, da comportamenti scorretti e frasi ingiuriose nei confronti dei propri giocatori di colore, e che la sanzione inflitta al giocatore Kuyateh Musa apparirebbe eccessiva, dato l’accanimento dei giocatori della squadra avversaria durante il parapiglia. Per tali ragioni la Società Villasor chiede l’annullamento della sanzione inflitta al giocatore e la ripetizione della gara. La Corte Sportiva di Appello, letti gli atti e documenti di gara, ed in particolare il referto arbitrale che, si ricorda, costituisce fonte di prova privilegiata, ai sensi dell’articolo 35, comma 1°, del Codice di Giustizia Sportiva, osserva che la descrizione dei fatti accaduti, fatta dal direttore di gara è precisa e circostanziata: il giocatore Kuyateh Musa, al termine della gara è venuto alle mani coi giocatori avversari scatenando una rissa che poi è addirittura trascesa. Pertanto la sanzione inflitta al giocatore dal Giudice Sportivo appare del tutto proporzianata alla gravità dei fatti. Per quanto concerne, invece, la richiesta della Società reclamante di ripetizione della gara, la Corte di Appello Sportiva osserva che, in base agli atti di gara, non sussistono i presupposti previsti dal Codice di Giustizia Sportiva per disporre la ripetizione della stessa, non rinvenendosi alcun elemento utile nel referto arbitrale, né nel reclamo, che sul punto è del tutto generico. Per questi motivi, la Corte Sportiva d’Appello DELIBERA di respingere il reclamo, e dispone l’incameramento della tassa.

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