C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 27 del 20/12/2018 – Delibera – S.S.D. CALCIO DECIMOPUTZU (Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n°19 del 31.10.2018. Gara Calcio Decimoputzu / Senorbì del 28.10.2018.

S.S.D. CALCIO DECIMOPUTZU (Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n°19 del 31.10.2018. Gara Calcio Decimoputzu / Senorbì del 28.10.2018.

La Società Calcio Decimoputzu ha proposto rituale reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo, affermando che l’arbitro avesse ingiustificamente decretato in anticipo la fine della partita, in mancanza di comportamenti violenti da parte di alcuno dei tesserati delle due squadre che mettessero in pericolo la sua incolumità fisica, disponeva la ripetizione della gara di cui in epigrafe. Dal referto arbitrale si evince che, al 31° del secondo tempo, a seguito dell’espulsione di un calciatore del Senorbì, si creava un parapiglia generale che coinvolgeva quasi tutti i giocatori di entrambe le squadre, senza che il direttore di gara riuscisse a riportare la calma; pertanto quest’ultimo, ritenuto di non essere in grado di portare a termine la gara serenamente, decideva di sospendere l’incontro. La Società reclamante chiede che, in riforma della decisione del Giudice Sportivo, sia attribuita alla Società Senorbì la responsabilità per la mancata conclusione della partita, con conseguente irrogazione a carico di quest’ultima della sanzione della perdita della gara a tavolino; sostiene la reclamante che il parapiglia sia stato determinato dai componenti della squadra del Senorbì che, infuriatisi per l’espulsione di un loro giocatore, avrebbero circondato il direttore di gara rivolgendo improperi nei suoi confronti ed impedendogli di allontanarsi; i giocatori del Calcio Decimoputzu invece si sarebbero limitati ad impedire che il predetto giocatore continuasse ad avventarsi contro il calciatore avversario con il quale aveva avuto precedentemente uno scontro di gioco. Il legale rappresentante della reclamante, nel corso dell’audizione avanti la Corte, ha insistito per l’accoglimento del reclamo. La Società Senorbì, nelle controdeduzioni inviate, ha invece chiesto la conferma della decisione del Giudice Sportivo, opponendosi alla ricostruzione dei fatti operata dalla controparte. L’arbitro, sentito dalla Corte, ha confermato quanto dichiarato nel suo referto, precisando di non essere stato aggredito da nessuno. La Corte, letti gli atti del procedimento, ritiene di dover confermare la delibera emessa dal Giudice Sportivo, non essendo emersi, nel giudizio di reclamo, comportamenti violenti da parte dei tesserati del Senorbì che rendessero inevitabile la sospensione della partita. In particolare risulta con certezza che il direttore di gara non è stato vittima di alcuna azione violenta, ma solo di vivaci proteste. L’acceso parapiglia scoppiato tra i giocatori delle due squadre non era di gravità tale da imporre all’arbitro di far rientrare i calciatori anzitempo negli spogliatoi; l’eccessiva cautela da parte di quest’ultimo per evitare disordini non può quindi determinare una sconfitta a tavolino a carico della Società Senorbì. Per questi motivi, la Corte DELIBERA il rigetto del reclamo, con conseguente conferma della delibera del Giudice Sportivo. Dispone l’incamero della tassa.

 

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