C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 30 del 17/01/2019 – Delibera – A.S.D. ATLETICO SETTIMO (Campionato di 1^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 27 del 20.12.2018. Gara Cardedu / Atletico Settimo del 16.12.2018.

A.S.D. ATLETICO SETTIMO (Campionato di 1^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 27 del 20.12.2018. Gara Cardedu / Atletico Settimo del 16.12.2018.

Con reclamo tempestivamente depositato la società Atletico Settimo chiedeva l’annullamento delle sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo a seguito dell’incontro disputato il 16.12.2018 contro il Cardedu nell’ambito del Campionato di 1^ Categoria. In particolare chiedeva “l’assegnazione del punteggio di 0 a 3 all’Atletico Settimo e la perdita della gara a carico del Cardedu o la nuova disputa della partita, l’eliminazione della penalizzazione di un punto in classifica, la riduzione della squalifica del giocatore Marci Luca (squalificato per tre giornate per avere colpito con un pugno al volto un giocatore avversario), l’eliminazione dell’ammenda di Euro 75,00 comminata perché alcuni sostenitori hanno generato una rissa sugli spalti con la tifoseria avversaria. Sostiene la reclamante di essere stata costretta ad abbandonare il campo, ritirandosi dalla competizione, in quanto costretta dalla situazione creatasi sugli spalti a seguito della espulsione del suo tesserato Marci Luca, dove una decina di tifosi aggredivano con calci e pugni in maniera del tutto ingiustificata un tesserato della Società Atletico Settimo presente nelle tribune. Dopo l’intervento dell’ambulanza, il tesserato veniva accompagnato all’ospedale dove gli diagnosticavano 21 giorni di cure. La società del Cardedu ha depositato controdeduzioni dove ha contestato quanto sostenuto nel reclamo e confermato lo svolgersi dei fatti come proposto dall’arbitro. In data 14.01.2019 è stato sentito a chiarimenti il direttore di gara il quale, nel confermare il rapporto ed il relativo supplemento, ha escluso che si siano verificati fatti che avrebbero potuto impedire lo svolgimento e la prosecuzione della gara dopo l’espulsione di Marci Luca. Tutto ciò premesso ritiene la Corte D’Appello che negli atti ed anche a seguito della audizione dell’arbitro, non emergano elementi che possano far ritenere fondate le doglianze del reclamante in ordine alla sanzione della perdita della gara con il risultato di 0 a 3 e la penalizzazione di un punto in classifica in quanto l’abbandono della gara è del tutto privo di giustificazione e, comunque, non previsto dalle Carte Federali. Quanto alla sanzione comminata dal Giudice sportivo al calciatore Marci Luca, ritiene la Corte che la stessa debba essere confermata in quanto la reclamante non allega o deduce alcun motivo che possa fondare alcuna riduzione. Quanto, infine, alla richiesta di eliminazione della ammenda si rileva che il reclamo, sul punto, debba ritenersi inammissibile, stanti i limiti dell’articolo 45 comma lett.d). Per questi motivi rigetta il reclamo e dispone l’incamerarsi della tassa.

 

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