C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 24/01/2019 – Delibera – A.S.D. BORORE (Campionato di Promozione) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 29 del 10.01.2019. Gara Borore / Oschirese del 06.01.2019.

A.S.D. BORORE (Campionato di Promozione) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 29 del 10.01.2019. Gara Borore / Oschirese del 06.01.2019.

La Società Borore ha proposto rituale reclamo avverso le seguenti delibere relative alla gara di cui in epigrafe: - squalifica per cinque giornate del calciatore Tola Eddy, perché “espulso per aver colpito un calciatore della squadra avversaria con una spinta ed uno schiaffo sul viso, causando la nascita di una rissa, uscendo dal terreno di gioco colpiva nuovamente lo stesso avversario con un altro schiaffo al volto, fino all’intervento dei compagni di squadra che lo portavano dentro gli spogliatoi”; - squalifica per tre giornate del calciatore Porcu Fabio, perché, “espulso per avere rivolto una frase ingiuriosa ad un assistente del direttore di gara, al termine dell’incontro si avvicinava minacciosamente all’arbitro per protestare rendendo necessario l’intervento di dirigenti e calciatori del Borore per farlo rintrare nel proprio spogliatoio”. La Società reclamante chiede la riduzione di entrambe le squalifiche, ritenendole sproporzionate all’effettiva gravità dei fatti. In relazione alla squalifica del Tola, la reclamante, pur riconoscendo che il calciatore abbia sferrato colpi nei confronti dell’avversario, esclude che egli abbia voluto dare vita ad una azione aggressiva e violenta, affermando che si trattò in realtà di un semplice scambio di manate in conseguenza di pesanti insulti da lui ricevuti da parte dello stesso giocatore della squadra avversaria. Quanto al Porcu, la reclamante riconosce che quest’ultimo abbia tenuto una condotta ingiuruiosa nei confronti inizialmente dell’assistente e poi dell’arbitro, ma esclude atteggiamenti violenti e minacciosi da parte del medesimo. Infatti, la squalifica del Tola appare effettivamente eccessiva, perché dal referto arbitrale non emerge nulla di più che una zuffa tra giocatori avversari ed appare del tutto improprio il richiamo ad una presunta rissa, di cui non si rilevano affatto gli estremi. Quanto al Porcu, il direttore di gara, nel suo referto, riporta un’espressione ingiuriosa da lui rivolta all’assistente, mentre invece riferisce il comportamento dallo stesso tenuto nei suoi confronti come una semplice protesta con “ fare minaccioso” non meglio descritto. Pertanto la squalifica comminata al Tola deve essere ridotta a tre giornate e quella inferta al Porcu a due giornate. La Corte, per questi motivi, DELIBERA: - di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Tola Eddy da cinque a tre giornate di gara; - di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Porcu Fabio da tre a due giornate di gara. Dispone la restituzione della tassa.

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