C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 32 del 31/01/2019 – Delibera – A.S.D. ILVAMADDALENA 1903 (Campionato di Promozione) Avverso la delibera del Giudice Sportivo Comunicato Ufficiale n° 30 del 17.01.2019.

A.S.D. ILVAMADDALENA 1903 (Campionato di Promozione) Avverso la delibera del Giudice Sportivo Comunicato Ufficiale n° 30 del 17.01.2019.

Gara Ilvamaddalena 1903 / Ossese del 13.01.2019. La Società Ilvamaddalena 1903 ricorre tempestivamente avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha squalificato per tre gare effettive il proprio calciatore Canavessio Mariano Edgardo in quanto “espulso per aver insultato l’arbitro dopo la notifica di un provvedimento di ammonizione, contestava l’espulsione mettendo le mani sul petto del direttore di gara – senza arrecargli alcun dolore – e rivolgendogli altre parole irriguardose. Allontanato dai compagni di squadra, all’esterno del terreno di gioco, lanciava una bottiglia d’acqua contro il muro di recinzione, che, rompendosi, rimbalzava dentro il terreno di gioco”. A sostegno del ricorso la società Ilvamaddalena 1903 sostiene che il provvedimento del Giudice Sportivo appare palesemente sproporzionato nell’entità in relazione ai fatti commessi dal proprio calciatore che non si sarebbe comportato così come affermato dall’arbitro – non avrebbe ingiuriato il direttore di gara e l’avrebbe solo sfiorato avvicinandogli le mani al petto. Le asserzioni formulate nel ricorso debbono considerarsi non provate – per contro, invece, i fatti presi a fondamento delle decisioni del Giudice Sportivo risultano tutti correttamente refertati dall’arbitro. Questa Corte, per quanto detto sopra, in assenza di validi motivi atti a inficiare quanto affermato dal direttore di gara, ritiene congrua la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. Per questi motivi, la Corte conferma la squalifica a tre giornate del calciatore Canavessio Mariano Edgardo e dispone inoltre l’incameramento della tassa.

 

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