C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 35 del 14/02/2019 – Delibera – A.S.D. POZZOMAGGIORE ( Campionato Giovanissimi “Under 15” Delegazione Provinciale di Sassari) Avverso la delibera del Giudice Sportivo Comunicato Ufficiale n° 27 del 31.01.2019. Gara Pozzomaggiore / Malaspina del 27.01.2019.

A.S.D. POZZOMAGGIORE ( Campionato Giovanissimi “Under 15” Delegazione Provinciale di Sassari) Avverso la delibera del Giudice Sportivo Comunicato Ufficiale n° 27 del 31.01.2019. Gara Pozzomaggiore / Malaspina del 27.01.2019.

La Società Pozzomaggiore ha proposto rituale reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo, in relazione alla gara di cui in epigrafe, ha squalificato per otto giornate l’allenatore Soro Mariano perché “privo di tesseramento e autorizzazione di ingresso in campo in favore della Società Pozzomaggiore, veniva inserito nella distinta di gara e, allorquando l’arbitro gli comunicava che non poteva accedere nel recinto di gioco perché non tesserato per la predetta Società, assumeva nei suoi confronti un atteggiamento offensivo e provocatorio, proferendo al suo indirizzo parole altamente scurrili; persisteva con tale volgare comportamento per tutta la durata della gara anche quando andava a posizionarsi in tribuna”. La reclamante chiede la riduzione della squalifica, evidenziando che il Soro si sarebbe limitato a protestare con l’arbitro perché gli veniva impedito l’ingresso in campo, discutendo con lo stesso con toni accesi, senza però utilizzare parole e frasi irriguardose. La Corte, letti gli atti del procedimento, rileva dal referto arbitrale che il comportamento del Soro si è realizzato con una condotta antisportiva per avere insistito per accedere in campo senza averne diritto ed irriguardosa nei confronti dell’arbitro, cui rivolgeva epiteti volgari ed offensivi, senza peraltro concretizzare alcun contatto fisico. La Corte ritiene quindi che il fatto è ricompreso nella fattispecie di cui all’articolo 19 comma 4 bis lett.a) del C.G.S., per la quale è prevista come sanzione minima la squalifica per due giornate o a tempo determinato. Pertanto è sicuramente sproporzionata al reale accadimento dei fatti la squalifica per otto gare inflitta dal Giudice Sportivo di primo grado. Sanzione equa, tenuto conto dell’accentuata animosità della condotta del tecnico, è quella della squalifica per quattro giornate. Per questi motivi, la Corte DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta all’allenatore Soro Mariano da otto a quattro giornate. Dispone la restituzione della tassa.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it