C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 35 del 14/02/2019 – Delibera – POL. POSADA (Campionato di Promozione) Avverso la delibera del Giudice Sportivo Comunicato Ufficiale n° 32 del 31 gennaio 2019. Gara Posada / Ossese del 26.01.2019.

POL. POSADA (Campionato di Promozione) Avverso la delibera del Giudice Sportivo Comunicato Ufficiale n° 32 del 31 gennaio 2019. Gara Posada / Ossese del 26.01.2019.

Con reclamo tempestivamente depositato, la Società Posada ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo che ha fatto obbligo alla reclamante di provvedere al risarcimento dei danni subiti dalla vettura di proprietà di uno dei componenti la terna arbitrale, danneggiata nella carrozzeria da ignoti mentre, durante l’incontro si trovava parcheggiata all’interno del campo di gioco – la Società ricorrente contesta la decisione del Giudice Sportivo rilevando che il componente la terna arbitrale che ha denunciato di avere subito il danno, non avendo rispettato le formalità prescritte dalla circolare L.N.D. n° 12/2004, non avrebbe diritto al risarcimento – in particolare l’assistente arbitrale non ha richiesto espressamente al dirigente della società quale fosse l’area adibita al parcheggio, non ha consegnato a quest’ultimo le chiavi della vettura e non ha consentito, di conseguenza, alla Società la verifica dello stato del mezzo prima dell’inizio della gara. Per tali ragioni la società reclamante ha declinato ogni responsabilità per l’accaduto. Dalla lettura degli atti ed in particolare da quanto si legge dal supplemento del rapporto arbitrale e dai restanti allegati, non si evince che l’assistente arbitrale abbia avuto una condotta conforme a quanto indicato nella Circolare L.N.D. n° 12/2004, non viene dato atto di avere rispettato la predetta procedura, con la conseguenza che non può ritenersi “possibile procedere ad alcuna richiesta di danni”. La Corte, pertanto, ritiene di dover accogliere il ricorso, sollevando la Società Pol. Posada dall’obbligo di risarcire il danno. Per questi motivi, la Corte Sportiva d’Appello Territoriale accoglie il reclamo e dispone la restituzione della tassa.

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