C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 35 del 14/02/2019 – Delibera – U.S.D. GONNOSFANADIGA (Campionato di Promozione) Avverso la delibera del Giudice Sportivo Comunicato Ufficiale n° 32 del 31.01.2019.

U.S.D. GONNOSFANADIGA (Campionato di Promozione) Avverso la delibera del Giudice Sportivo Comunicato Ufficiale n° 32 del 31.01.2019.

Gara Gonnosfanadiga / La Palma M.U. del 27.01.2019. La Società USD Gonnosfanadiga ha presentato tempestivo reclamo avverso la decisione con la quale il Giudice Sportivo ha squalificato per quattro gare effettive, il calciatore Pisano Marino, poiché “a seguito di una decisione del direttore di gara gli urlava una frase irriguardosa e lo spingeva con entrambi le mani, non violentemente”. Nei motivi di gravame , la Società ricorrente motiva l’opposizione sulla circostanza che, il fatto contestato sarebbe stato determinato a cagione di una errata e colposa modalità di approccio del calciatore nel conferire con l’arbitro, in sostanza, la Società reclamante esclude che la condotta del Pisano fosse voluta. Dal rapporto dell’arbitro, di cui si ricorda il privilegio di prova di cui all’articolo 35 del Codice di Giustizia Sportiva , emerge incontrovertibilmente che il calciatore, nell’occasione in contestazione, ha insultato l’arbitro, spingendolo con entrambi le mani, pur senza fargli perdere l’equilibrio. La Corte, esaminati gli atti del procedimento, attesa la nuova lettura dell’articolo 19, comma 4° lett.d, ritiene che nel reclamo non viene addotta alcuna prova diretta a contrastare quanto attestato dall’arbitro, in particolare in ordine al contatto fisico che, obiettivante, si è concretizzato nella fattispecie. Per questi motivi, la Corte ritiene congrua la squalifica inflitta al calciatore Pisano Marino e, per l’effetto, DELIBERA il rigetto del ricorso presentato dalla Società Gonnosfanadiga e dispone l’incameramento della tassa.

 

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