C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 36 del 21/02/2019 – Delibera – G.S. ILBONO (Campionato di 1^Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo Comunicato Ufficiale n° 35 del 14.02.2019. Gara Ilbono / Serramanna del 10.02.2019.

G.S. ILBONO (Campionato di 1^Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo Comunicato Ufficiale n° 35 del 14.02.2019. Gara Ilbono / Serramanna del 10.02.2019.

La Società Ilbono ha proposto rituale reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo, in relazione alla gara di cui in rubrica, ha disposto le seguenti sanzioni: - squalifica per cinque giornate del calciatore Ferreli Teodoro perché “espulso per essersi rivolto in modo irriguardoso al direttore di gara, alla notifica del provvedimento spingeva, sia pure non violentemente, l’arbitro facendolo indietreggiare di alcuni passi”; - squalifica per tre giornate del calciatore Matta Andrea perché “dopo aver subito un fallo reagiva colpendo con un pugno un’avversario”;

- squalifica per tre giornate del calciatore Palmas Marco perché “espulso per doppia ammonizione, dopo la notifica del provvedimento disciplinare indirizzava ingiurie al direttore di gara”. La reclamante chiede la riduzione delle suddette sanzioni affermando quanto segue: 1) il Ferreli, dopo l’espulsione, avrebbe effettivamente appoggiato le mani addosso all’arbitro per attirare la sua attenzione, ma senza esercitare alcuna violenza; 2) il Matta non avrebbe scagliato alcun pugno al giocatore avversario, ma si sarebbe limitato a colpirlo con una spinta a causa della stizza per il fallo subito; 3) il Palmas avrebbe pronunciato qualche parola di troppo al direttore di gara per il nervosismo dovuto alla delusione di lasciare la squadra in dieci. Dal referto arbitrale, fonte di prova privilegiata, si rileva che i fatti si sono svolti così come descritti dal Giudice Sportivo; in particolare si evince che il Ferreli spingeva l’arbitro sul petto con entrambe le mani in modo tale da fargli fare due passi indietro e che il Matta dava un pugno all’avversario. La Corte ritiene peraltro che le sanzioni inflitte debbano essere in parte ridotte per ragioni di equità. La squalifica del Ferreli deve essere fissata in quattro giornate, ai sensi dell’articolo 19 comma 4 lett.d) del Codice di Giustizia Sportiva, essendosi concretizzata la sua azione di protesta con un contatto fisico. La squalifica del Palmas deve essere fissata in due giornate, ai sensi dell’articolo 19 comma 4 lett.a) del Codice di Giustizia Sportiva, trattandosi di comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro. Per quanto riguarda il Matta, deve invece essere confermata la squalifica per tre gare, prevista dall’articolo 19 comma 4 lett.b) del C.G.S. in caso di condotta violenta a danno di altri giocatori. La Corte, pertanto, in parziale accoglimento del reclamo DELIBERA - di ridurre la squalifica del calciatore Ferreli Teodoro da cinque a quattro giornate; - di ridurre la squalifica del calciatore Palmas Marco da tre a due giornate; - di confermare la squalifica per tre giornate del calciatore Matta Andrea. Dispone il non addebito della tassa.

 

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