C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 36 del 21/02/2019 – Delibera – S.S. BERCHIDDA (Campionato di 1^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo Comunicato Ufficiale n° 35 del 14.02.2019. Gara Luogosanto / Berchidda del 09.02.2019.

S.S. BERCHIDDA (Campionato di 1^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo Comunicato Ufficiale n° 35 del 14.02.2019. Gara Luogosanto / Berchidda del 09.02.2019.

Con reclamo tempestivamente proposto la Società Berchidda impugna la decisione del Giudice Sportivo con cui è stata inflitta la squalifica per tre gare effettive al giocatore Casu Giovanni perché “espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare proferiva parole offensive nei confronti del direttore di gara”. La Società reclamante segnala che il calciatore avrebbe ricevuto la seconda ammonizione per proteste, e il conseguente cartellino rosso, senza che la protesta sfociasse mai nell’insulto, e che lo stesso, pur continuando nelle sue contestazioni, avrebbe comunque prontamente abbandonato il terreno di gioco. Per tali ragioni la Società Berchidda afferma di ritenere la sanzione inflitta eccessiva rispetto al reale accadimento dei fatti, e ne chiede la congrua riduzione. La Corte Sportiva di Appello, letti gli atti, osserva che l’episodio deve essere correttamente inquadrato come protesta del giocatore, pur vibrata, e considerato come fatto unitario, cosicchè la sanzione appare in effetti non proporzionata rispetto alla condotta del sanzionato, e deve quindi essere ridotta da tre a due giornate di squalifica. Per questi motivi, la Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA di accogliere il reclamo proposto dalla Società Berchidda e per l’effetto dispone la riduzione della squalifica inflitta al giocatore Casu Giovanni da tre a due giornate di gara. Dispone la restituzione della tassa.

 

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